[parte 2] La legge debole e la forza del bullismo: una proposta di interventi individuali degli operatori scolastici e sanitari contro l’ affermazione di personalità aggressive

[parte 2] La legge debole e la forza del bullismo: una proposta di interventi individuali degli operatori scolastici e sanitari contro l’ affermazione di personalità aggressive

Michele Borello

Abstract

L’ articolo è il seguito di un altro scritto sullo stesso argomento qui pubblicato.

Questa seconda parte dell’ intervento si occupa ancora delle problematiche applicative della legge 71 del 2017 sul cyberbullismo (al pari che della legge lombarda numero 1 del 7 febbraio 2017 contenente la disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo), ma è dedicato più specificamente al mondo della scuola.

Si struttura in due fasi.

Nelle righe che seguono si dà anzitutto conto della evoluzione del Ministero dell’ Istruzione, che da un approccio burocratico è giunto a un intervento programmatico e multimediale, e però difensivistico, volto cioè a confermare la resilienza dell’ ambiente scolastico al bullo, invece che a promuovere l’ incisività della scuola nei confronti del prepotente.

Il redattore passa poi a richiedere una azione educativa in modalità individualizzata: la proposta è di andare oltre la disciplina vigente, fino a assumere inziative incisive e dirette verso la persona che sia riconosciuta mancante di un minimo di empatia nei confronti degli altri, e che abbia posto in essere prassi di bullismo (e non soltanto compiuto singoli atti di bullismo).

Nel contributo alla discussione qui pubblicato si suggerisce una collaborazione tra scuola e sanità sul modello di quello in essere con le U.O.N.P.I.A. per le disabilità o le difficoltà di apprendimento, e si ritiene auspicabile sottoporre test ai giovani per individuare chi, tra chi abbia perpetrato pratiche vessatorie, abbia la probabilità di ripetere tali comportamenti, al fine di indicare percorsi formativi che aumentino le capacità di immedesimarsi nel prossimo da parte degli adolescenti a rischio.

Secondo il redattore, l’ apporto della psicologia è fondamentale per sostenere l’ amministrazione dell’ Istruzione, sia al momento dell’ incontro del dirigente scolastico con la famiglia di chi compie atti da bullo (dato che molte volte proprio dalle mancanze dei genitori si origina il comportamento aggressivo), sia per aiutare i docenti referenti a distinguere tra chi è chiuso in sé stesso o non tollera le regole formali, e chi è davvero indifferente rispetto alla sofferenza che possa derivare al prossimo da determinate azioni.


Keywords

Comitatologia, U.O.N.P.I.A., linee guida, D.A.A., persecutore, D.S.M., intervista diagnostica, empatia, P.D.P., disturbo antisociale della condotta, E-L.I.S.A., sexting, B.E.S., vittima, D.S.A., gruppo, dark net, leader, disturbo antisociale della personalità


Testo dell’ articolo

Una parte importante della disciplina contenuta nella legge 71 del 2017 sul cyberbullismo, e nella legge lombarda numero 1 del 7 febbraio 2017 in materia di prevenzione e contrasto al del bullismo e del cyberbullismo, è dedicata alla istituzione di tavoli di regia, di comitati che avrebbero dovuto far emergere momenti di disagio delle persone, e situazioni di difficoltà delle comunità di adolescenti, dovuti a comportamenti prepotenti di sopraffazione

La rilevazione del fenomeno non sembra però sia giunta fino a far emergere le concrete esperienze di angherie, demandate sempre alla segnalazione da parte delle vittime, ma soprattutto non pare proprio che siano stati individuati efficaci percorsi di contrasto individuali.

Sarebbe quindi auspicabile che il tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio e quello istituito in Lombardia con legge regionale si occupassero – oltre che di opporsi al vituperio tramite la rete telematica – anche delle problematiche psicologiche, che portano alcuni all’ aggressività, e quindi a usare internet per nuocere agli altri.

Un significativo progresso è stato comunque compiuto focalizzando verso gli ambienti scolastici l’ attenzione degli organismi antagonisti dell’ arroganza e della violenza nelle formazioni sociali, dove invece si dovrebbe consentire a tutti di espletare la propria personalità.

Luogo decisivo del contrasto al bullismo sono quindi gli istituti di istruzione, e in generale l’ amministrazione della scuola pubblica, cui la legge nazionale riserva importanti compiti: dalla attivazione di adeguate azioni di carattere educativo, alla definizione di linee guida da parte del Ministero dellʼ Istruzione, alla convocazione dei familiari del cyberbullo spettante al dirigente scolastico.

Sotto il primo aspetto, la stessa legge stabilisce che i regolamenti degli istituti di istruzione e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo, e relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Sul punto, vanno quindi analizzate le linee guida emanate dal Ministero dell’ Istruzione.

Il primo documento elaborato dai funzionari di viale Trastevere già nel 2017 va subito criticato perché somiglia moltissimo a una tradizionale circolare, redatta con prudenza burocratica per esplicare e applicare una legge.

L’ elemento costruttivo dell’ atto prodotto inizialmente dall’ amministrazione scolastica è l’ apertura verso continui aggiornamenti delle indicazioni ministeriale, che gli stessi dirigenti avvertono evidentemente come incomplete.

Come previsto dalla legge, l’ intervento ufficiale è stato redatto dopo aver sentito il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (D.G.M.C.), ma questo parere non sembra proprio che si sia tradotto nella definizione della devianza minorile (meno che meno di quella che si manifesta sul web), ovvero dei segnali di allarme rispetto alla evoluzione di una personalità violenta.

Sinceramente poco realistico appare il rimando alla figura del docente referente che la scuola dovrebbe individuare «preferibilmente» tra gli insegnanti in possesso di competenze specifiche e che abbiano manifestato interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.

Proprio l’ avverbio «preferibilmente» dimostra che i dirigenti ministeriali sono consapevoli che non è facile individuare una simile figura nelle scuole, dato che a tale soggetto si richiedono doti professionali multitasking: dovrebbe diventare l’ interfaccia con le forze di polizia, con i servizi minorili dell’ amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

La raccomandazione ministeriale è poi nel senso di integrare i regolamenti di istituto e i patti di corresponsabilità, prevedendo gli episodi di cyberbullismo, al fine di normare l’ insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.

Si tratta di un tentativo di inquadrare un fenomeno nuovo con strumenti del tutto inadeguati: non si vede infatti come il regolamento di istituto e i patti di corresponsabilità possano spingersi a disciplinare il comportamento sul web, e quindi al di fuori dell’ ambiente scolastico, senza ledere i più elementari diritti dei cittadini, che hanno la facoltà di accedere liberamente all’ istruzione, senza subire vincoli e sanzioni per il comportamento che tengono al di fuori delle ore dedicate alle lezioni.

Poco consistente sembra poi essere il riferimento alla informazione da assicurare alle famiglie circa le attività e iniziative intraprese in materia di cyberbullismo, con l’ unico obbligo di inserire un link nel sito della istituzione scolastica a www.generazioniconnesse.it.

Generico è l’ auspicio che «il dirigente scolastico attivi specifiche intese con i servizi territoriali (servizi della salute, servizi sociali, forze dell’ ordine, servizi minorili

dell’ amministrazione della Giustizia) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti ove la scuola non disponga di adeguate risorse».

Addirittura nel senso di una deresponsabilizzazione appare l’ affermazione secondo cui la legge non attribuisce ai docenti referenti e ai dirigenti scolastici «ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’ elaborazione di un modello di ePolicy d’ istituto».

Si precisa a questo proposito che «un modello di ePolicy d’ istituto» susciterebbe forti perplessità, relativamente all’ osservanza del diritto di espressione, se non riguardasse solo l’ uso della rete e dei device, anche personali, nell’ istituto di istruzione, bensì anche oltre l’ ambito scolastico, fino a debordare in compiti educativi che non spettano a un regime liberale e democratico, ma che si riscontrano nei paesi dominati da uno stato etico.

La previsione di una formazione è un altro aspetto contraddittorio rispetto alla rassicurante affermazione secondo cui ai docenti referenti e ai dirigenti scolastici non spettano ulteriori compiti, sennonché proprio la segnalazione del progetto di una piattaforma per fornire strumenti concettuali ai docenti referenti sembra essere una delle poche indicazioni positive della circolare del 2017.

L’ iniziale smarrimento ministeriale di fronte alle problematiche del cyberbullismo sembra proprio superato nel progetto che si concretizza nelle pagine web www.generazioniconnesse.it, sostanzialmente un portale, cui è affidata la finalità ambiziosa per un solo sito di promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole.

A parte che viene spontaneo commentare che si tratta di un troppo vasto programma, approfondendo – al di là del linguaggio enfatico, che suscita perplessità – si scopre che lo strumento ha fini più concreti come guidare la formazione del personale, la partecipazione dei referenti delle autonomie scolastiche, la promozione di un ruolo attivo degli studenti in attività di peer education.

Le linee guida segnalano poi «iGloss@ 1.1 - l’ Abc dei comportamenti devianti online», un glossario elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, senza tuttavia neppure auspicare una cooperazione con tale progetto.

A fronte della improvvisazione dei primi documenti elaborati dalla amministrazione dell’ istruzione, un notevole passo avanti si attua inoltre con l’ aggiornamento alle linee guida del 2021.

Siamo davanti a un intervento quanto mai opportuno, sebbene appaia ancora incompleto.

Una delle novità più promettenti del nuovo corso ministeriale in tema di contrasto al bullismo, specie se telematico, appare essere il percorso di formazione inaugurato in collaborazione con professionisti della psicologia che si avvale della piattaforma E-L.I.S.A. (acronimo di E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), raggiungibile tramite il sito: www.piattaformaelisa.it.

Con maggior coraggio e superiore incisività rispetto alla piattaforma www.generazioniconnesse.it, E-L.I.S.A. si pone l’ obiettivo di valutare su larga scala, tramite questionari anonimi, la presenza e l’ andamento dei fenomeni di prevaricazione praticata anche per mezzo del web.

L’ iniziativa sembra ancora limitata a un piano statistico-descrittivo e non giunge a circoscrivere i casi intervenendo con azioni individuali, laddove si riconosca in comportamenti prepotenti e violenti una tendenza alla devianza definibile come bullismo.

Probabilmente però non si può chiedere di più a funzionari, il cui compito è di attuare la legge, non di superarla.

Da un punto di vista politico c’ è comunque da compiere un ulteriore passo in avanti verso l’ unico passaggio educativo in grado di contrastare il fenomeno del bullismo: ci si riferisce alla relazione individuale e concreta, che non consiste in vuote dichiarazioni di buone intenzioni, ma in prassi didattiche rivolte alle persone che abbiano causato sofferenza al prossimo e contemporaneamente siano riconosciute come affette da mancanza di empatia.

Segnali in tal senso si leggono nell’ aggiornamento alle linee guida del 2021, quando il documento ministeriale indica buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo come procedure operative, modelli di prevenzione, costituzione di Gruppi di Lavoro a livello scolastico e territoriale, integrati all’ occorrenza da figure specialistiche.

Permangono prescrizioni compilative, come quella dell’ utilizzo degli spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali nell’ ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’ altro.

Ma si leggono indicazioni decisamente più concrete come i suggerimenti di protocolli d’ intervento per un primo esame dei casi d’ emergenza, o la predisposizione di un modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti. Sempre nell’ ottica della effettività del contrasto alle prevaricazioni, si pone la contemplazione di una ricognizione dei progetti e degli impegni degli organi collegiali e del personale scolastico.

Rispetto alla evidente evoluzione dell’ amministrazione scolastica nel formulare le linee guida più aggiornate e nell’ operare concretamente nel senso di creare sul territorio una rete di contrasto alle prevaricazioni, la Lombardia non appare più avanzata dell’ ambito nazionale, come invece sembrava essere nel 2017.

Le azioni governative e quelle regionali si sono infatti adeguate verso la prevenzione del bullismo come fenomeno sociale più che verso l’ attenzione ai soggetti responsabili di atti vessatori, formando gli operatori a riconoscere e affrontare i comportamenti prepotenti, ma evitando di affrontare il punto nodale della singola personalità arrogante e aggressiva.

In questa prospettiva si arriva a riconoscere la vittima nella sua individualità come avente bisogno di sostegno psicologico per resistere al male che subisce, ma non si accetta di rivolgere interventi mirati nei confronti dei soggetti portatori di una carica di tracotanza e crudeltà, a rischio di evolversi verso la criminalità, o verso il cattivo esercizio di legittimi poteri di supremazia sugli altri, magari sfruttando in senso deteriore i margini di leaderismo che una società, per quanto democratica sia, inevitabilmente concede.

L’ azione lombarda si concretizza nell’ iniziativa «BULLOUT 2.0», nell’ ambito della quale è stata stipulata con l’ Ufficio scolastico regionale una convenzione per la realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico rivolti al contesto scolastico e alle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo.

Per quel che concerne gli autori degli atti di sopraffazione, si prevedono percorsi riparatori dedicati, come attività di volontariato e lavori socialmente utili. Si tratta tuttavia di forme sanzionatorie, che non prendono neppure in considerazione un vero e proprio trattamento, volto al corretto inserimento nella comunità di soggetti portatori di disturbi antisociali della condotta.

I finanziamenti regionali hanno consentito l’ istituzione di un portale, raggiungibile all’ indirizzo https://www.cyberbullismolombardia.it, progettato dall’ Ufficio Scolastico per la Lombardia in funzione delle indicazioni e delle esperienze delle scuole del territorio, che a chi scrive sembrano tuttavia modeste e infruttuose.

Si tratta infatti di interventi che mai e poi mai possono controllare la vastità del web, il quale – a dispetto degli avvertimenti istituzionali – sarà comunque manipolato dai malintenzionati per offendere, in modi e in forme cangianti.

I comportamenti denigratori, offensivi, ricattatori – seppure dovessero sparire dalla rete e dai social – molto probabilmente si sposterebbero su programmi di messaggistica o sul dark net, dove raramente sarebbero rilevati dagli adulti e dove non sarebbe possibile esercitare il diritto allʼ oblio, per non citare la evenienza tuttʼ altro che remota che i vessatori telematici utilizzino i sistemi di geolocalizzazione come catene virtuali o quelli di georeferenziazione come gogne mediatiche, ovvero ancora che coinvolgano le vittime in giochi sadomaso on-line, quale sarebbe il mitizzato Blue-Whale.

Occorre dunque affrontare il problema dei comportamenti violenti nella maniera più efficiente, e cioè quando cominciano a manifestarsi, evitando così i costi umani e sociali che lʼ aggressività incontrollata provoca.

E bisogna anche considerare che la preferenza per gli strumenti di prevenzione messi a disposizione dalle scienze della mente è anche una alternativa pratica.

Pur plaudendo alla realizzazione di progetti volti a contrastare il bullismo su internet, rileviamo come sia stato trascurato un aspetto verso il quale sarebbero da indirizzare ulteriori investimenti pubblici, e finora è rimasto trascurato.

Ci si riferisce all’ assistenza di uno psicologo al momento, previsto dalla legge, del confronto tra dirigente scolastico e la famiglia di chi abbia evidenziato comportamenti oppressivi.

La presenza di un professionista di supporto al preside, potrebbe essere contemplato nelle linee guida ministeriali, che sotto questo profilo risultano ancora carenti e a parere di chi scrive vanno senzʼ altro integrate, perché il dialogo con i genitori del bullo è un compito troppo difficile per affidarlo a un dirigente dell’ amministrazione, che, pur avendo un passato di insegnamento, non è detto che abbia la preparazione per affrontare questo frangente.

Il rischio è che l’ incontro si traduca nella ricerca di una soluzione politico-burocratica per continuare a andare avanti come se nulla fosse.

Occorre viceversa rilevare come i comportamenti violenti dei figli molto spesso derivano da problematiche familiari (da semplici incomprensioni fino a veri e propri maltrattamenti), che difficilmente i genitori riferiranno al dirigente scolastico, ma soprattutto che i disturbi della condotta che si manifestano negli atti di bullismo molto spesso sono determinati da una inespressa indifferenza del padre e più spesso della madre nei confronti dei figli.

Si tratta di una carenza educativa di cui molto spesso i genitori non sono consapevoli e che non può emergere da una osservazione superficiale del contesto familiare, essendo rilevabile con metodi adeguati, come test psicologici e questionari.

La sensazione di abbandono da parte della madre o anche del padre a cui il bullo si adatta è particolarmente rilevante per comprendere il comportamento aggressivo, ma molto difficilmente emergerà da un colloquio con il dirigente scolastico, dopo il quale i problemi delle relazioni parentali saranno semmai meglio dissimulati e occultati.

In mancanza della presenza di uno psicologo, pertanto, il colloquio del dirigente scolastico con la famiglia rischia di divenire addirittura controproducente, e di questo fallimento il primo ad accorgersi sarebbe il bullo che così si convincerebbe ancora di più della propria forza, e confermerebbe il proprio rifiuto a relazionarsi in senso costruttivo con la comunità dove è inserito.

La 71 del 2017 non dice come dovrebbe agire il dirigente scolastico dopo il colloquio con i genitori, che se non avesse uno sbocco si rileverebbe anche imbarazzante.

Facendo seguito a quanto accennato prima, si crede che il tavolo tecnico a livello nazionale e la Consulta a livello regionale dovrebbero predisporre protocolli a disposizione dei presidi, che comunque dovrebbero poter indirizzare la famiglia allʼ U.O.N.P.I.A., lʼ unica istituzione presente sul territorio in grado di valutare da un punto di vista psicologico lʼ operato del minore.

Ma le scuole avranno difficoltà a affrontare la problematica del bullismo per unʼ ulteriore ragione. Non è proprio detto che gli insegnanti siano in grado di distinguere gli adolescenti con tratti aggressivi specie se gli atti considerati vessatori passano tramite il web.

Alcune invasioni nella sfera privata altrui possono infatti essere dettate non da spinte dispotiche ma da una forma di petulanza che deriva dall’ incapacità di condividere i propri sentimenti con gli altri in maniera spontanea, e cioè da problemi psicologici che nei casi più gravi rientrano nello spettro autistico, ma che non devono essere confusi con la prepotenza.

Un docente, senza il supporto di uno psicologo, immedesimandosi nella vittima, potrebbe non essere in grado di compiere questa distinzione, e così attribuire un sopruso a chi in realtà stava cercando goffamente di farsi considerare dai coetanei o dagli insegnanti, ovvero tentava soltanto – per immaturità – di verificare le potenzialità espressive e di divulgazione del mezzo elettronico.

Occorre inoltre tenere presente come gli istituti di istruzione siano ambienti disciplinati, dove le regole convenzionali, formali hanno la stessa valenza delle norme morali, dove cioè il galateo istituzionale e lʼ apparente riverenza allʼ autorità ha lo stesso valore del senso di giustizia, della distinzione tra il bene e il male.

In questa situazione il bullo che – magari dopo essere stato richiamato – comunque si attiene alle direttive interne, non è riconosciuto come possibile deviante, sebbene nei confronti dei pari abbia reazioni violente e pericolose, e sebbene sia una persona insensibile e non abbia nessuno scrupolo a calpestare i più deboli.

Osservando le regole facili da rispettare, e facendo leva sulla comprensione degli insegnanti, il vessatore può facilmente apparire nel contesto scolastico molto meno capace di nuocere di quanto non lo sia, ed essere libero così di compiere le proprie malefatte.

Le eventuali sanzioni disciplinari conservative applicate dallʼ istituzione non servono poi a correggere il prepotente perché vengono da questi intese come un riconoscimento della efficacia e dellʼ incisività del gesto compiuto, più che come una giusta punizione a fronte della quale rivedere il modo di comportarsi.

Il bullo è addirittura contento di costringere gli organi collegiali a riunirsi, farsi sentire a discolpa e poi ottenere la sanzione disciplinare che lo pone al centro dellʼ attenzione e costituisce il riscontro della importanza del proprio operato.

Ne consegue che le istituzioni scolastiche non possono affrontare il fenomeno senza il supporto di specialisti in grado di porre in essere, magari approfittando delle sanzioni alternative già adesso applicabili con il consenso delle famiglie, un percorso terapico.

Si ritiene che le adeguate azioni di carattere educativo, cui la legge fa riferimento, non si esauriscano tuttavia nelle sanzioni disciplinari, coinvolgendo necessariamente l’ attività didattica, al punto da articolarla in maniera specifica nei confronti degli autori di atti di sopraffazione tramite internet.

Si pensa però che non sia sufficiente individuare il responsabile di soverchierie per avviare un percorso educativo, occorrendo che tali soprusi siano davvero espressione di una inclinazione verso la prepotenza, che va rilevata a seguito di una diagnosi psicologica vera e propria.

Una volta in più si ritiene che la scuola senza un rapporto consolidato con le U.O.N.P.I.A., di cui si auspica il potenziamento, non può davvero affrontare la gestione del fenomeno.

In questo scenario, risulta di particolare importanza riconoscere precocemente la propensione al male negli adolescenti e porre in essere correttivi che contengano tale tendenza appena si manifesta.

Individuare gli studenti a rischio di comportamenti facinorosi amplierebbe di molto la possibilità di intervento degli operatori e consentirebbe di orientare lʼ inquadramento dei comportamenti come veri e propri atti di cyberbullismo ovvero come abusi estemporanei nellʼ uso del mezzo informatico, distinzione che non è sempre facile, e non è per niente agevole ad esempio nei casi di sexting, cioè di pubblicazione sul web di sesso esplicito, dove è spesso arduo appurare se il consenso esibizionistico prestato in un primo momento sia venuto meno, ovvero se il consenso alla diffusione di immagini non sia mai stato prestato.

Ma per giungere a questi risultati bisognerebbe sottoporre tramite le scuole test psicologici agli adolescenti per identificare la presenza di soggetti a rischio di divenire bulli o cyberbulli.

Un primo screening dovrebbe essere necessariamente anonimo, come già è previsto, ma nulla impedisce con il consenso genitoriale di intervenire ulteriormente dove si sia rilevata la presenza di soggetti che abbiano compiuto gesti di prepotenza, e manifestano una propensione alla preminenza verso gli altri, da loro trattati con indifferenza.

Si tratterebbe di indurre a colloqui e esami più approfonditi chi appare esposto all’ eventualità di porre in essere prassi dispotiche, suggerendo misure adeguate a migliorare il senso di umanità di costoro, come ad esempio lʼ uso di software educativi, ovvero giochi di ruolo appositamente ideati per rendere consapevoli gli arroganti della sofferenza che lʼ agire da gradasso potrebbe provocare.

Baron-Cohen1 pensa che lʼ indifferenza sia il presupposto dei comportamenti aggressivi e ritiene praticabile misurare il quoziente di empatia mediante semplici questionari, cosicché non sfugge lʼ utilità che in questa visione potrebbe avere un vero e proprio screening, seppure inizialmente anonimo, delle attitudini negative, anche al fine di predisporre il sostegno psicologico necessario quando emerge una preoccupante carenza di considerazione per il prossimo.

La possibilità di agire sul recupero dellʼ affezione costituisce inoltre un formidabile strumento educativo, perché procura uno scopo allʼ intervento pedagogico, senza il quale questo si ridurrebbe alle tecniche informatiche, e veicolerebbe il messaggio per cui determinati comportamenti non sono sbagliati in sé ma solo se compiuti mediante computer e smartphone.

La praticabilità di questo approccio è tuttʼ altro che utopistica.

Indicando le buone pratiche, i comitati che si occupano di bullismo a livello nazionale e regionale possono spingersi fino a suggerire nuovi compiti per gli psicologi che lavorano nelle scuole e per le unità di neurologia e psichiatria per lʼ infanzia e lʼ adolescenza, presenti sul territorio.

Gli psicologi che operano nei contesti scolastici potrebbero essere sollecitati a individuare – a richiesta dei genitori e in collaborazione con i docenti referenti – i minori dal cui comportamento aggressivo emerge di non aver sviluppato una adeguata empatia.

Beninteso, un aspetto fondamentale è l’ accertamento che determinate azioni di bullismo siano effettivamente da riferire a certi ragazzi e non a altri, escludendo ogni attribuzione che presenti anche il minimo dubbio.

Va poi considerato come non tutti gli atti di prevaricazione malcelino una personalità arrogante, che va assegnata solo a quegli adolescenti, che presentino nel tempo e nelle diverse situazioni tendenze prevaricatrici persistenti.

Utilizzando una terminologia più tecnica, occorre saper distinguere tra i disturbi da comportamento dirompente e della condotta, il disturbo oppositivo provocatorio, il disturbo esplosivo intermittente, per definire i sospetti disturbi antisociali della condotta.

I destinatari di tale prima valutazione, coi loro genitori, potrebbero quindi essere indirizzati dalle scuole alle U.O.N.P.I.A., le quali sarebbero chiamate così a svolgere un nuovo e delicato compito, e cioè individuare i minorenni che presentano disturbi antisociali della condotta, e indicare il percorso necessario a evitare che, da adulti, sviluppino veri e propri disturbi antisociali della personalità.

Non osta a questa prospettiva la circostanza che la legge 170 del 2010 limita la previsione a disturbi specifici dellʼ apprendimento (D.S.A.) espressamente nominati, dato che la lotta alla dislessia è cominciata ancora prima che fosse prevista da una norma ad hoc, mentre attualmente sono in corso progetti volti a contrastare la disprassia, pur non essendo ancora contemplata dalla disciplina vigente.

Attualmente è meritorio il lavoro svolto dalle U.O.N.P.I.A. per individuare i bisogni educativi, e suggerire come fare per sopperirvi, cosicché non dovrebbe essere impossibile intervenire anche sulla anaffettività o sulla mancanza di controllo dellʼ aggressività, che influisce sulla didattica.

Magari le carenze empatiche non incidono sulle capacità di studio dell’ individuo come i disturbi cognitivi o i D.S.A. E però costituiscono una problematica che ostacola il percorso formativo, sia perché impedisce la concentrazione della persona affetta, sia perché influisce nelle relazioni con l’ insegnante e il gruppo della classe alterandole fino a distogliere l’ interessato dal successo scolastico.

Si pensi all’ ossessività che caratterizza l’ agire del bullo, o alla di lui affermazione leaderistica, che influisce sul rendimento dei percossi che lo riconoscono come loro superiore, anche in sostituzione dell’ adulto di riferimento.

La varietà di modi con cui con cui il disturbo antisociale della condotta condiziona lo studio induce a pensare che una diagnosi siffatta possa essere accolta nell’ ambito dei percorsi di istruzione come un disturbo aspecifico dell’ apprendimento (D.A.A.).

Tale progetto deve però essere supportato finanziariamente, in maniera che i docenti coinvolti siano adeguatamente remunerati per la loro opera, altrimenti tutto è rimesso alla buona volontà di singoli, come accade per la applicazione della legge 170 del 2010, che prevede una attenzione individuale verso chi ha bisogni educativi ulteriori, senza riconoscere alcunché all’ insegnante di classe.

Costui sarebbe quindi da retribuire per la attività di valutazione delle difficoltà di apprendimento del sopraffattore, che spesso non sono facili da scorgere.

Non bisogna farsi ingannare dalla circostanza che il bullo abbia un successo scolastico apparente. Non è infatti raro che un soggetto prevaricatore si assicuri con la diligenza nello studio la benevolenza degli adulti per poter esercitare la propria supremazia sui pari. Si aggiunga inoltre che la scarsa qualità dell’ insegnamento tante volte non consente di distinguere chi sta davvero imparando da chi coglie aspetti deleteri delle discipline, come accade (per fare un esempio banale) quando uno studente dalla storia di una guerra trae l’ esaltazione del condottiero invece che capire le sofferenze dei soldati e delle popolazioni civili coinvolte

Con tutte le garanzie circa l’ accertamento del comportamento prepotente posto in essere e in merito alla valutazione sanitaria, qui si ritiene che nella scuola i bulli, e in particolare i cyberbulli, vadano trattati proprio come portatori di un disturbo aspecifico dell’ apprendimento, anche perché nei loro confronti la legge prevede per l’ appunto un intervento educativo, che negli istituti di istruzione non può che concretizzarsi in un piano educativo individualizzato, secondo le indicazioni della U.O.N.P.I.A. territoriale, dove i genitori a seguito della segnalazione scolastica devono potersi rivolgere per far visitare i loro figli dagli specialisti, e, nei casi più gravi, ottenere per loro percorsi di cura finalizzati a evitare la devianza, ovvero forme di compensazione rischiose come l’ assunzione di ruoli leaderistici a tutti i costi.

Le statistiche indicano come quasi la metà di chi durante la minore età presenta disturbi antisociali della condotta evolve in disturbi antisociali della personalità, cosicché agire per tempo sul rispetto degli altri e sullʼ affettività potrebbe ridurre la maturazione di temperamenti criminali, o almeno a rischio di invilupparsi in una spirale delinquenziale, suggerendo un adattamento allʼ ambiente sociale che preservi lʼ integrità individuale ma sia compatibile con il benessere della comunità.

L’ idea non è incoerente con apprezzabili tesi sostenute in ambiente medico-psichiatrico: dopo il fondamentale testo di Simon Baron-Cohen1, due psichiatri italiani, e nello specifico lombardi, Giorgio Cavallari e Simona Gazzotti2, sono intervenuti proprio mettendo in relazione le esigenze di cura dei disturbi sociali della condotta con l’ ambiente scolastico, e chiarendo la percorribilità di interventi individualizzati nei confronti degli autori non solo di atti ma di premeditate prassi di sopraffazione.

Occorre poi riflettere circa il legame che vi è tra l’ insorgere di un disturbo antisociale della condotta e la formazione di leader, di cui si farà cenno appresso, precisando fin da ora che non ci si riferisce a personalità politiche di spessore, ma a soggetti che ricercano un ruolo prevalente nell’ ambito sociale per affermare la propria personalità a scapito di quella degli altri.

Quando il fenomeno bullistico si verifica tramite internet nulla cambia.

Anche in rete possono manifestarsi disturbi antisociali della condotta, che devono essere adeguatamente trattati per osteggiare lʼ attitudine a affermare la propria individualità senza tener conto delle esigenze e delle caratteristiche del prossimo, concepito come estraneo.

Il disturbo antisociale della condotta è individuato nel D.S.M. 5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, quinta edizione)3, dove è distinto dagli altri disturbi da comportamento dirompente, e dove è posto in relazione con il bullismo.

In coerenza con la previsione nel D.S.M. 5 sono stati predisposti adeguati strumenti per evitare errori nella individuazione di tale disturbo, tra cui l’ intervista diagnostica Kiddie-SADS, Present and Lifetime Version (K-SADS-PL)4.

Lʼ esigenza di rivolgersi agli strumenti, che i progressi della medicina e della psicologia ci forniscono, è anzitutto una scelta politica, perché significa rifiutarsi di porre in essere operazioni amministrative che si limitano a celare i comportamenti aggressivi facendoli sparire dalla rete.

L’ impatto sociale degli strumenti di identificazione dei bulli in quanto tali, come pure del loro trattamento educativo, sarebbe dirompente, perché consentirebbe di superare una delle condizioni che consentono alle personalità aggressive di farsi accettare nelle comunità dove operano.

I prepotenti hanno infatti l’ esigenza di giustificarsi socialmente, e per rendersi accettabili, aderiscono solo apparentemente ai percorsi formativi, nascondono la loro vera natura, per poi portare a termine la strategia autoreferenziale di affermazione sugli altri, a cui tengono.


Note


  1. Simon Baron-Cohen, «La scienza del male. L’ empatia e le origini della crudeltà», Raffaello Cortina Editore
  2. Giorgio Cavallari e Simona Gazzotti, «Le forme del male», La biblioteca di Vivarium
  3. M. Biondi (Curatore), «DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione», Raffaello Cortina Editore
  4. Joan Kaufman, Uma Rao, Neal Ryan, Boris Birmaher, «K-SADS-PL. Intervista diagnostica per la valutazione dei disturbi psicopatologici nei bambini e negli adolescenti», Edizioni Erickson


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