UE: COME T'INCULO I MOTOCICLISTI !
Manlio Amelio
E' una decisione che farà certamente discutere e che potrebbe generare qualche contraccolpo sul mercato: dopo la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea , Il 30 luglio le Sezioni unite della Cassazione hanno depositato la sentenza numero 21983 che prevede l'obbligo di assicurazione Rc auto anche all'interno di aree private: la circolazione o lo stazionamento di un veicoli in proprietà private comporta l'obbligo di assicurazione. Che il veicolo si trovi in un cortile condominiale o nel vialetto di casa, piuttosto che in un parcheggio chiuso al pubblico… l'assicurazione è obbligatoria. La decisione della Cassazione non è un fulmine a ciel sereno e va in qualche modo a conformarsi alle linee dalla Corte di giustizia europea. Sulla necessità che anche i veicoli che circolano su aree private siano assicurati per la Responsabilità Civile, adesso intervengono una serie di emendamenti alla direttiva europea a modificare la direttiva 2009/103 in tema di RC auto. Secondo le nuove norme dettate a Strasburgo, infatti, l'assicurazione per responsabilità civile deve essere sempre attiva, anche se il veicolo è inutilizzato in aree private e ne deriva quindi che la copertura assicurativa non sarà più sospendibile.
Ciò in conformità del dettato della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha individuato come oggetto dell'obbligo assicurativo il "veicolo" e il suo "uso" inteso come utilizzo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto e indifferentemente se fermo o in movimento, in luogo pubblico o privato.
Le regole, che dovranno essere prima adottate dal Consiglio Europeo (passo poco più che formale) e successivamente recepite negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, modificherà quindi la legge italiana che richiede l'assicurazione obbligatoria soltanto per i veicoli che circolano - o sono fermi - in aree pubbliche. Si salveranno dalle nuove norme soltanto i veicoli che avranno perso la loro qualità di mezzi di trasporto, i cosiddetti "relitti" inidonei alla circolazione per mancanza del motore o delle ruote, ad esempio.
Per molti motociclisti che sono soliti sospendere la polizza durante il periodo invernale o per coloro che possiedono più moto o scooter e di volta in volta attivano l'assicurazione di uno di questi lasciando gli altri fermi, questa potrebbe essere una notizia poco piacevole. Se oggi è possibile allungare la vita utile di una polizza annuale anche di molti mesi, tra un paio di anni potrebbe non essere più possibile. Va' pagata anche quando il mezzo non viene utilizzato. Chi tiene la vettura, o un altro veicolo o mezzo come le moto, nel suo cortile o nel garage o in un terreno privato dovrà comunque essere coperto con una polizza. Si salvano solo quei mezzi che costituiscono un relitto, privi cioè di ruote o di motore, e quindi incapaci di circolare. E non sarà più consentito sospendere una Rc quando non si utilizza il veicolo. È la novità principale contenuta negli emendamenti approvati dal Parlamento Europeo che modificano la direttiva Ue in materia di responsabilità civile (la 2009/103).
La sentenza sull’RCA
L’obbligo di copertura del mezzo anche se fermo in un’area privata era già stato ribadito più volte dalla Corte Europea di Giustizia. L’ultima è stata la sentenza dello scorso 29 aprile (Causa C-383/19.), in cui i giudici europei esenta dalla polizza solo i veicoli ritirati regolarmente dalla circolazione.
In Parlamento è iniziata la revisione della normativa con le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera che hanno cominciato ad esaminare gli emendamenti al testo… arrivati dai partiti, e che hanno già segnalato le loro proposte prioritarie. Alcune, come la regolamentazione dei monopattini e delle biciclette a noleggio, trovano un consenso sostanzialmente unanime. Le nuove regole non andranno in vigore subito, ma soltanto dopo, l’adozione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, gli Stati membri avranno due anni di tempo per il recepimento.

By Manlio Amelio