Statuto Veneto Laboratorio Civico

Statuto Veneto Laboratorio Civico

Veneto Laboratorio Civico

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in

materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Veneto Laboratorio Civico”.

L’Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e

aconfessionale.

L’associazione ha sede legale nel comune di Vicenza. Il trasferimento della sede

legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici

competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge

regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la

disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola

fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e

secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Valori, finalità e attività)

L’associazione si riconosce in alcuni irrinunciabili valori e obiettivi con i quali

declina il suo agire e il suo sistema di relazioni:

• principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale: uguaglianza; solidarietà;

diritto al lavoro e alla salute; autonomia e sussidiarietà; sviluppo della cultura e

della ricerca; pace e cooperazione;

• europeismo: integrazione come condizione indispensabile per affrontare le sfide

globali in campo economico, sociale ed ambientale;

• riformismo: costruzione, attraverso una azione politica efficace, di un sistema

che abbia come fine l'uomo, la sua dignità, i suoi diritti e le sue libertà;

• ambiente ed economia: uso di tecnologie, prodotti e comportamenti per lo

sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza ambientale; tutela e

valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio, riconosciuto come

elemento di identità e fonte di benessere per la persona.

• i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG),

o Agenda 2030, delle Nazione Unite. L’Agenda 2030 è un programma d’azione per

le persone, il pianeta e la prosperità: riconosce lo stretto legame tra il benessere

umano e la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutti i paesi

sono chiamati ad affrontare.

La finalità dell’associazione è lo sviluppo e la diffusione della conoscenza e della

formazione per indurre all’impegno in una politica di qualità, intesa come alto

senso di responsabilità e capacità di visione del futuro nel perseguimento degli

irrinunciabili valori sopra descritti.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi,

avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati,

sono tutte finalizzate a mettere in rete persone, gruppi, iniziative ed ogni buona

pratica, costruendo un sistema di relazioni utili ai luoghi di discussione e della

decisione. In tal senso si individuano i seguenti ambiti di azione:

CRESCITA SOSTENIBILE

Interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con il

ricorso all’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale.

PATRIMONIO CULTURALE

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, riconoscendo nel

turismo una forte opportunità di riconversione economica; organizzazione e

gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriale,

di promozione e diffusione della cultura.

PERSONA

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari

opportunità, dell’inclusione sociale, del benessere e della salute della persona e

della sua crescita.

CULTURA DELLA LEGALITÀ

Promozione di iniziative volte allo sviluppo del senso di responsabilità personale,

dell’impegno civico e dell’etica dell’impresa.

BENI COMUNI

Iniziative volte alla difesa, manutenzione e promozione dei beni comuni, anche

attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza.


ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche, i comitati e le associazioni che

ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano

concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su

domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed

annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la

decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro

sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di

recesso.

Sono previste 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita

dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni

volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari

acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è

intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

· eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

· essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

· essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per

l’attività prestata, ai sensi di legge;

· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del

rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

· votare in Assemblea purché iscritti da almeno quattro mesi nel libro degli

associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell’organizzazione hanno il dovere di:

· sottoscrivere e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

· svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed

esclusivamente per fini di solidarietà;

· versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di socio è su base volontaria, incompatibile con qualsiasi forma di

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l’associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo

di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso

dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le

giustificazioni dell’interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

- Assemblea dei soci,

- Organo di amministrazione,

- Presidente e vicepresidente.

ART. 11 - (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne

fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello

fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo,

l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione

può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante

dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando

l’GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti

i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella

convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È

ordinaria in tutti gli altri casi.


ART. 12 - (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

· determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

· approva il bilancio di esercizio;

· nomina e revoca i componenti dell’GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE, il

presidente ed il vicepresidente;

· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

· delibera sull'esclusione degli associati;

· delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

· approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è

presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda

convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei

presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,

conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di

tre deleghe.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché

sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei

presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle

riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga

opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la

presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale

redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il segretario è nominato

dall’assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione, di seguito chiamato GRUPPO DI

AMMINISTRAZIONE, è composto da tre, cinque, sette o nove membri eletti

dall’assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre

mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli

amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la

possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle

diverse categorie di associati.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE

sia composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti

tutti gli amministratori. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non

espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il

rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e

preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di

amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di

amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa

dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca

l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali

organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta

questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART. 17 - (Organizzazione dell’Associazione)

L’Associazione è organizzata in HUB territoriali e in CANTIERI tematici. Gli HUB

consentono all'Associazione di estendere le proprie attività a tutto il territorio

della regione Veneto.

La loro costituzione e la loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo

Associato.

Gli hub perseguono le finalità dell’Associazione nel rispetto delle direttive del

gruppo di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge e del presente

Statuto.

Gli hub, considerata la loro natura spontanea, non sono dotati di rappresentanza

giuridica e di autonomia patrimoniale.

Gli hub sono guidati da due Coordinatori di genere diverso, con il supporto di un

“mentore”.

La definizione degli hub e dei cantieri tematici è rimandata al Regolamento di cui

al successivo ART. 18.

ART. 18 – (Regolamento)

L’Associazione è disciplinata dal Regolamento redatto dal gruppo di

amministrazione e ratificato dall’Assemblea convocata in seduta ordinaria.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

· quote associative;

· contributi pubblici e privati;

· donazioni e lasciti testamentari;

· attività di raccolta fondi;

· ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8

comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,

per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle

finalità previste.


ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo

gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.

117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato

dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il

consuntivo.

ART. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea

straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è

devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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