Statuto Veneto Laboratorio Civico
Veneto Laboratorio CivicoART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in
materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Veneto Laboratorio Civico”.
L’Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e
aconfessionale.
L’associazione ha sede legale nel comune di Vicenza. Il trasferimento della sede
legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
ART. 2 - (Statuto)
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge
regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 - (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e
secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 - (Valori, finalità e attività)
L’associazione si riconosce in alcuni irrinunciabili valori e obiettivi con i quali
declina il suo agire e il suo sistema di relazioni:
• principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale: uguaglianza; solidarietà;
diritto al lavoro e alla salute; autonomia e sussidiarietà; sviluppo della cultura e
della ricerca; pace e cooperazione;
• europeismo: integrazione come condizione indispensabile per affrontare le sfide
globali in campo economico, sociale ed ambientale;
• riformismo: costruzione, attraverso una azione politica efficace, di un sistema
che abbia come fine l'uomo, la sua dignità, i suoi diritti e le sue libertà;
• ambiente ed economia: uso di tecnologie, prodotti e comportamenti per lo
sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza ambientale; tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio, riconosciuto come
elemento di identità e fonte di benessere per la persona.
• i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG),
o Agenda 2030, delle Nazione Unite. L’Agenda 2030 è un programma d’azione per
le persone, il pianeta e la prosperità: riconosce lo stretto legame tra il benessere
umano e la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutti i paesi
sono chiamati ad affrontare.
La finalità dell’associazione è lo sviluppo e la diffusione della conoscenza e della
formazione per indurre all’impegno in una politica di qualità, intesa come alto
senso di responsabilità e capacità di visione del futuro nel perseguimento degli
irrinunciabili valori sopra descritti.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati,
sono tutte finalizzate a mettere in rete persone, gruppi, iniziative ed ogni buona
pratica, costruendo un sistema di relazioni utili ai luoghi di discussione e della
decisione. In tal senso si individuano i seguenti ambiti di azione:
CRESCITA SOSTENIBILE
Interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con il
ricorso all’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale.
PATRIMONIO CULTURALE
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, riconoscendo nel
turismo una forte opportunità di riconversione economica; organizzazione e
gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriale,
di promozione e diffusione della cultura.
PERSONA
Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari
opportunità, dell’inclusione sociale, del benessere e della salute della persona e
della sua crescita.
CULTURA DELLA LEGALITÀ
Promozione di iniziative volte allo sviluppo del senso di responsabilità personale,
dell’impegno civico e dell’etica dell’impresa.
BENI COMUNI
Iniziative volte alla difesa, manutenzione e promozione dei beni comuni, anche
attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza.
ART. 6 - (Ammissione)
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche, i comitati e le associazioni che
ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano
concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su
domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed
annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la
decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro
sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di
recesso.
Sono previste 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni
volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari
acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è
intrasmissibile.
ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
· eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
· essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
· essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, ai sensi di legge;
· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
· votare in Assemblea purché iscritti da almeno quattro mesi nel libro degli
associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
I soci dell’organizzazione hanno il dovere di:
· sottoscrivere e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
· svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà;
· versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8 - (Qualità di volontario)
La qualità di socio è su base volontaria, incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l’associazione.
ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo
di amministrazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 - (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente e vicepresidente.
ART. 11 - (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne
fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo,
l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione
può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante
dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando
l’GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti
i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella
convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È
ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
· determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
· approva il bilancio di esercizio;
· nomina e revoca i componenti dell’GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE, il
presidente ed il vicepresidente;
· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
· delibera sull'esclusione degli associati;
· delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
· approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione;
· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
ART. 13 - (Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei
presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,
conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di
tre deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché
sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle
riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga
opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la
presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.
ART. 14 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale
redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il segretario è nominato
dall’assemblea.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 15 - (Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione, di seguito chiamato GRUPPO DI
AMMINISTRAZIONE, è composto da tre, cinque, sette o nove membri eletti
dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre
mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli
amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la
possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle
diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
sia composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti
tutti gli amministratori. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il
rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e
preventivo.
ART. 16 - (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di
amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di
amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa
dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca
l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali
organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta
questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 - (Organizzazione dell’Associazione)
L’Associazione è organizzata in HUB territoriali e in CANTIERI tematici. Gli HUB
consentono all'Associazione di estendere le proprie attività a tutto il territorio
della regione Veneto.
La loro costituzione e la loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo
Associato.
Gli hub perseguono le finalità dell’Associazione nel rispetto delle direttive del
gruppo di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge e del presente
Statuto.
Gli hub, considerata la loro natura spontanea, non sono dotati di rappresentanza
giuridica e di autonomia patrimoniale.
Gli hub sono guidati da due Coordinatori di genere diverso, con il supporto di un
“mentore”.
La definizione degli hub e dei cantieri tematici è rimandata al Regolamento di cui
al successivo ART. 18.
ART. 18 – (Regolamento)
L’Associazione è disciplinata dal Regolamento redatto dal gruppo di
amministrazione e ratificato dall’Assemblea convocata in seduta ordinaria.
ART. 19 - (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
· quote associative;
· contributi pubblici e privati;
· donazioni e lasciti testamentari;
· attività di raccolta fondi;
· ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità previste.
ART. 21 (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.
117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato
dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo.
ART. 22 (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea
straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è
devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 24 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.