Regolamento Parlamento

Regolamento Parlamento

Coalizione MR - FF - SM - GP
E' necessario ideare un ordinamento di leggi in grado di disciplinare il regolamento all'interno della camera dei deputati.

Cap. I: Disposizioni Fondamentali


Art. 1: I deputati del parlamento entrano nel pieno delle proprie funzioni dopo la proclamazione.

Art. 2: La prima assemblea viene amministrata dal Presidente del Parlamento uscente, o uno dei suoi Vice. Nella prima seduta si andranno a votare il nuovo Presidente del Parlamento, il primo Vice Presidente eletto dalla camera ed il secondo Vice Presidente che sarà presentato dallo schieramento politico opposto del Vice Presidente vincente.

Art. 3: Le sedute sono presiedute dal Presidente del Parlamento, come cita l'articolo 43. Il Presidente del Parlamento rappresenta nella camera il P.d.R. In caso di sua assenza, il primo Vice Presidente gestirà il parlamento.

Art. 4: All'interno del parlamento potranno accedervi soltanto:

  • I rappresentanti dell'Esecutivo (Ministri o Sottosegretari, i quali dovranno essere disciplinati all'inizio di ogni seduta).
  • I deputati.
  • Delle Forze dell'Ordine personali, richieste da un membro del parlamento (Bisognerà presentare richiesta al presidente prima dell'inizio della seduta).

Se qualcuno dei presenti non rispettasse i requisiti sopracitati, sarà espulso dall'aula dal Presidente.


Cap. II: I Gruppi Parlamentari


Art. 5: Dopo le elezioni e antecedentemente alla prima seduta parlamentare, sarà obbligatorio per ogni parlamentare disporsi in un gruppo parlamentare.

Art. 6: Qualsiasi gruppo dovrà avere uno schieramento politico preciso e dovrà sedere in una particolare area del parlamento, (Destra, Sinistra, Centro, Misto).

Art. 7: Ogni gruppo parlamentare sarà formato da un minimo di 2 deputati e dovrà registrarsi presso l'INPS. Nel caso in cui dei deputati non si sentissero parte di nessun gruppo parlamentare, potranno decidere di risiedere nel gruppo misto, registrandosi correttamente presso l'INPS.

Art. 8: Il Presidente del Parlamento ed i suoi Vice Presidenti dovranno risiedere in un gruppo parlamentare prima di essere eletti nelle cariche sopracitate.


Cap. III: Discussione nel Parlamento


Art. 9: Il Presidente della Camera o chi ne fa le veci ha il compito di tenere la seduta Parlamentare sotto controllo.

Art. 10: Per presentare una legge all'interno del Parlamento sarà necessario stipularla e presentarla, in forma digitale, presso il Presidente del Parlamento, o un suo Vice.

Art. 11: Per intervenire all'interno del Parlamento sarà necessario richiedere la Parola a chi presiede l'assemblea.

Art. 12: Si avrà un massimo di 5 minuti per intervento ed un massimo di 3 interventi per proposta.

Art. 13: Il Presidente del Parlamento non può revocare il diritto di parola ad un deputato. Soltanto se un Deputato nel suo intervento disonorerà la camera e/o uno o più deputati, il Presidente potrà annullare l'intervento, espellendo il Parlamentare.

Art. 14: Nel caso in cui un Deputato si rifiutasse di lasciare l'aula, il Presidente potrà richiedere l'intervento delle F.d.O.


Cap. IV: Sicurezza nel Parlamento


Art. 15: E' severamente vietato introdurre oggetti illegali all'interno del Parlamento.

Art. 16: Ogni Deputato che entra nella camera dovrà sempre controllare la corretta chiusura della porta.

Art. 17: Introdurre e lasciare oggetti illegali all'interno del parlamento potrà essere perseguito penalmente.


Cap. V: VicePresidente Opposizione


Tale capitolo, si ricollega con l` articolo 42 della costituzione vigente.

Art. 18: Le candidature a Presidente del Parlamento e a Vice Presidente del Parlamento devono avvenire tra componenti parlamentari già eletti.

Art. 19: I due Vice Presidenti devono appartenere rispettivamente uno alla maggioranza, l’altro all’opposizione e saranno presentati dai due schieramenti. Nel caso in cui uno dei due dovesse dimettersi o cambiare gruppo parlamentare (passare da opposizione a maggioranza o viceversa) esso perderà la carica da vicepresidente, ma non da parlamentare, e la maggioranza/opposizione, a seconda dello schieramento interpellato, ripresenterà un nuovo candidato.

Art. 19.1: La selezione dei due VicePresidenti sarà svolta in modo da avere un primo VicePresidente che sarà eletto dalla camera, così da garantire a tutti i parlamentari libero voto. Esso dovrà ottenere la maggioranza e, dopo esser stato eletto, farà presente al Presidente del Parlamento uscente lo schieramento nel quale risiede (es. maggioranza). Non ci sarà una seconda votazione, ma lo schieramento opposto al vincitore della votazione (es. Opposizione) dovrà presentare un VicePresidente che non sarà votato, se non in casi eccezionali.


Casi Particolari


Art. 19.2: se i 2/3 del gruppo parlamentare nel quale il candidato risiede non ritengono che esso sia adatto, potranno farlo presente al Presidente uscente della camera, il quale, dopo aver chiesto un altro nome da candidare, effettuerà una votazione, aperta solo al gruppo parlamentare in questione, per modificare il candidato che verrà cambiato solo in caso di maggioranza interna (50.01%).

Art. 19.3: Nel caso in cui la votazione interna dovesse finire in parità, si assegnerà il ruolo di VicePresidente al primo candidato presentato dal gruppo parlamentare.

Art. 20: Nel caso in cui uno dei due schieramenti non presentasse un candidato entro 48h dopo la seduta, il Presidente del Parlamento, o chi ne fa le veci, sceglierà un candidato per la prima votazione (nel caso del primo vicepresidente) oppure un candidato da non votare. (secondo VicePresidente). Sarà compito del Presidente uscente richiedere i nomi dei due VicePresidenti, accertandosi che essi ci siano.

Art. 20.1: Se nessuno dei due schieramenti presenta un candidato entro le 48h dopo la votazione, il Presidente uscente potrà, assieme al Pdr uscente, candidare dei nomi che ritiene adatti. Il metodo di votazione sarà sempre lo stesso sopracitato, ma in questo caso nessun gruppo parlamentare potrà protestare sulla scelta del secondo nome (Che normalmente andrebbe allo schieramento che perde la prima votazione), dato che non rappresenta, al momento della votazione, nessuno schieramento ma è una scelta "tecnica".

Art. 20.2: Il Presidente del Parlamento non può rifiutarsi di selezionare i nomi.

Art. 21: Se uno dei due candidati VicePresidenti rifiuta la carica, sarà compito della maggioranza/opposizione ripresentarlo. Se la votazione avrà esito favorevole ad un VicePresidente che rifiuterà la carica, si riterrà una nuova votazione con un nuovo nome che dovrà essere presentato entro le 48h dal gruppo parlamentare interessato.

Art. 21.1: Nel caso in cui il nome non venisse presentato, l'altro candidato vince a "tavolino" la votazione.


Disposizioni Finali


Art. 22: Il parlamento è volto alla cooperazione, non a confronti accesi. Ogni deputato dovrebbe mettere al primo posto il bene collettivo che il rancore personale.

Art. 23: Per modificare questo regolamento, è necessaria una sola votazione con almeno i 2/3 del parlamento favorevoli.



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