Reclamo
La Costituzione dell’URSS stabilisce (art. 58) che i cittadini dell’URSS hanno il diritto di presentare un reclamo contro le azioni dei funzionari, degli enti statali e sociali.
Il principale atto normativo che regola la procedura e i termini per l’esame dei reclami dei cittadini è il Decreto sulla procedura di esame di proposte, richieste e reclami dei cittadini approvato dal Presidium del Soviet Supremo dell’URSS il 12 aprile 1968. Il decreto non riguarda i casi in cui la denuncia deve essere esaminata ai sensi del Codice di procedura penale o del Codice di procedura civile dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e delle Repubbliche dell’Unione, dello Statuto sulla risoluzione delle controversie di lavoro, dello Statuto sulle invenzioni, le scoperte e le proposte degli innovatori e altri atti legislativi.
La legge obbliga i funzionari interessati a esaminare a fondo l’essenza del R.; quando la situazione lo impone, a richiedere i documenti necessari; a inviare specialisti sul posto per verificare prontamente i fatti; a scoprire e rimuovere le cause di azioni lesive dei diritti e degli interessi dei cittadini.
I R. sono indirizzati dai cittadini all’organo o al funzionario a cui l’ente statale, l’impresa, l’istituzione o l’organizzazione contro cui il reclamo è presentato è direttamente responsabile, o al Comitato esecutivo del Soviet locale dei deputati del popolo (nei casi in cui il reclamo è presentato contro le decisioni delle assemblee collettive degli agricoltori e di altre organizzazioni cooperative che non hanno organi superiori, o di enti pubblici diretti dai Soviet locali). Se un reclamo è diretto a un organo o a un funzionario che non ha giurisdizione sulla questione, tale organo o funzionario è tenuto a indirizzarlo alle sedi competenti. È severamente vietato inviare un R. per l’esame al funzionario contro cui è stata presentata la denuncia. La consegna di un R. con intento calunnioso è punibile per legge in URSS.
Tutti i R. devono essere esaminati entro un mese; i R. che non richiedono ulteriori esami e verifiche devono essere trattati tempestivamente, in ogni caso non oltre 15 giorni dal ricevimento del R. da parte dell’organismo tenuto a risolvere la questione. Sono previsti termini ridotti per l’esame dei R. presentati dai militari e dai loro familiari. La decisione presa sul R. deve essere motivata. Il cittadino che ha presentato il R. viene informato della decisione e, se il R. viene respinto, dei motivi di tale azione. L’organismo che ha preso la decisione è tenuto a prendere provvedimenti per garantirne l’attuazione. Il cittadino che non è soddisfatto della decisione ha il diritto di appellarsi a un organo superiore.
L’art. 58 della Costituzione dell’URSS stabilisce che “le azioni dei funzionari che contravvengono alla legge o che eccedono i loro poteri, e che violano i diritti dei cittadini, possono essere ricorso in tribunale secondo le modalità previste dalla legge”.