PARLAMENTO - GOVERNO - POPOLO: CHI DECIDE COSA
Questo è un tema che ciclicamente si ripropone ad ogni formazione di un nuovo governo ma che in altre forme e modalità si ripresenta ogniqualvolta lo stato deve fare i conti anche con i rapporti con l' estero, specialmente riguardo ai trattati.
Il presente documento è un tentativo, probabilmente ancora incompleto, di raccogliere tutti gli articoli che riguardano funzioni, competenze, attribuzioni e limiti di ogni soggetto descritto nel parlamento con particolare riferimento al PdR, agli elettori, i partiti, i parlamentari loro rappresentanti in parlamento e la compagine di governo; una particolare attenzione è posta sulla questione dei TRATTATI INTERNAZIONALI e della presunta necessità della "CESSIONE DI SOVRANITÀ".
LA SOVRANITÀ SI PUÒ CEDERE?
Nella nostra costituzione NON esiste il concetto di "cessione di sovranità" che quindi ne sarebbe una grave violazione, ma quello ben diverso di auto-limitazione della propria sovranità in funzione di un bene collettivo superiore, da valutare secondo certi criteri e requisiti descritti nel testo; CESSIONE e LIMITAZIONE non sono termini equivalenti, non sono sinonimi tra loro, anzi hanno rispettivamente significati e conseguenze molto diverse:
- il primo implica l'alienazione di una propria facoltà che passa ad altri soggetti sovranazionali senza che vi sia alcuna garanzia di eventuale riappropriazione anche in mancanza dei presupposti che ne hanno determinato la cessione, ne che tale facoltà sia applicata come voluto in origine; Cioè in pratica implicherebbe la potenziale facoltà di cancellazione di qualsiasi garanzia costituzionale ad opera di soggetti esterni, vanificando e sterilizzando il senso stesso della costituzione.
- il secondo implica invece una auto-sospensione di alcune facoltà e prerogative che rimangono sempre in capo al legittimo proprietario e che possono essere ristabilite in qualsiasi momento venendo meno i requisiti e circostanze che ne giustificavano la temporanea limitazione.
INVECE sarebbe costitituzionalmente coerente, sebbene NON esplicitamente ancora presente, una CONDIVISIONE a livello più elevato della sovranità.
Quanto ai TRATTATI (articoli 11, 75, 80):
dal testo costituzionale si evince che essi non sono scelte/decisioni immutabili e indiscutibili ma evidentemente sempre potenzialmente materia di dibattito, il fatto che raramente siano stati oggetto di discussione è essenzialmente dovuto alla (non)informazione diffusa dalla maggioranza dei media e da una certa volontà politica abbastanza trasversale agli schieramenti che fino ad oggi poteva contare su una sostanziale ignoranza del popolo sui diritti e i doveri di ciascuno, spcificamente indicati nella Costituzione; inoltre non è del tutto vero che i trattati internazionali non possano essere oggetto di referendum popolare, almeno di livello consultivo: come si vedrà in seguito il testo dell' articolo 75, peraltro estremamente breve e conciso, è nel merito molto preciso e specifico; in sostanza esso stabilisce che l'autorizzazione alla RATIFICA dei trattati internazionali, essendo di esclusiva prerogativa del parlamento, non può quindi essere oggetto di referendum popolare, poiché così, tramite una decisione popolare diretta, eluderebbe il passaggio alle Camere, ma questo non implica che, una volta ratificato, un trattato non possa essere rimesso in discussione anche con un referendum ed eventualmente stralciato: ratifica e stralcio sono 2 questioni distinte e diverse; inoltre non è detto che il parlamento, prima di prendere una decisione in merito, non possa chiedere il parere (anche non giuridicamente vincolante ma politicamente rilevante) degli elettori, alla fine il potere di autorizzazione alla ratifica non verrebbe alterato, le camere manterrebbero comunque il loro potere decisionale e l' articolo della costituzione rimarrebbe sostanzialmente rispettato.
*IL RISPETTO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI*
Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [cfr. art. 87 c. 8] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, V].
Articolo 75
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
*NOTE*
1) Qualsiasi limitazione di sovranità (non si parla di CESSIONE che è un concetto ben diverso) deve passare per il consenso della stessa sovranità popolare e quindi non è un procedura automatica ma, tramite gli strumenti della democrazia rappresentativa, si dovrà valutare se questa risponde ai principi/requisiti di *parità tra gli stati* e di *assicurazione della pace e la giustizia tra le nazioni*; sarebbe quindi una AUTO limitazione che può essere in qualsiasi momento revocata qualora venissero a mancare i sopracitati requisiti.
2) Il controllo del rispetto dei trattati internazionali ratificati è certamente tra le funzioni-competenze del PdR, il quale, prima della loro ratifica, dovrà anche verificare che siano conformi e non in conflitto coi dettami costituzionali e nel caso, rifiutarsi di firmarli, rinviandoli al parlamento per una ulteriore discussione; la Costituzione stabilisce solo la procedura, COME debbano essere eventualmente ratificati ma la decisione nel merito della ratifica è materia di LEGGE ORDINARIA e competenza del parlamento che li può anche rivalutare ed eventualmente rinegoziare o rifiutare, la stessa sovranità popolare potrà ritirare il consenso a tali trattati qualora si riscontri il non rispetto dei requisiti di costituzionalità o violazione di leggi ordinarie che implichino anche la violazione di principi costituzionali; il PdR ha solo il compito di eseguire materialmente la ratifica e vigilarne sul rispetto, pertanto non viene stabilito che non possano mai più essere ridiscussi una volta ratificati, la loro valutazione è argomento virtualmente sempre aperto.
Approfondimento sui trattati internazionali
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VINCOLO DI MANDATO
il fraintendimento diffuso fa credere che il vdm riguardi necessariamente un legame di sottomissione dell' eletto al suo partito di riferimento: invece la sottomissione dell' eletto dev' essere non già all'apparato di partito ma al programma con il quale è stato eletto e di conseguenza agli elettori che per questo gli hanno concesso la loro fiducia e affidato la cura dei propri interessi, diversamente verrebbero meno il principio di rappresentanza e il rispetto del mandato elettorale e anzi il termine "mandato elettorale" e il programma stesso, perderebbero di ogni senso; il voto è un patto tra eletti ed elettori: se questo si rompe che senso ha la continuazione del mandato? Diventa una forzatura: la libertà di coscienza di un parlamentare dev' essere si garantita ma nell' ambito del rispetto del proprio mandato in relazione al rapporto di fiducia con gli elettori, in mancanza del quale il suo mandato deve essere rimesso in discussione; una onesta legge sul vdm potrebbe stabilire che qualora un parlamentare non si riconosca più nei principi e nel programma per i quali è stato votato dagli elettori, gli stessi possano chiedere che il parlamentare debba (a loro stessi, non al partito) rimettere le proprie dimissioni.
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PREROGATIVE DEL PDR: AMBITI E LIMITI
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Onida (giurista e accademico italiano, giudice costituzionale dal 1996 al 2005, Presidente della Corte costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005 e professore emerito di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano) afferma che: "il PdR NON HA il potere di porre il veto sulla candidatura di un ministro, tanto meno di indirizzare la politica economica dell’esecutivo, che è prerogativa del parlamento."
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Prerogative, diritti, doveri, funzioni, ambiti e limiti di PdR, elettori, partiti, parlamentari, Presid. del Consiglio ecc. sono stabiliti dal COMBINATO DISPOSTO dei seguenti articoli della Costituzione:
COMPITI E FUNZIONI DEL PDR
- Articolo 87
- * Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
- Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
- * Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
- * Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2].
- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
- * Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].
- Può concedere grazia e commutare le pene.
- Conferisce le onorificenze della Repubblica.
FUNZIONI DEL PDR IN RELAZIONE AL GOVERNO
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
* NOTE:
1) Quindi il PdR dev' essere POLITICAMENTE NEUTRALE e imparziale, può, al massimo, valutare l' opportunità della nomina dei ministri SOLO in base a criteri oggettivi stabiliti dalla Costituzione e da principi di legalità, verso i quali è custode e garante, in quanto Capo dello Stato e Presidente del CSM, assolutamente NON in base a specifiche valutazioni di tipo politico (essenzialmente soggettive in quanto sue arbitrarie opinione personali) poiché sono completamente estranee alle sue prerogative e funzioni, mentre sono attinenti a quelle dei parlamentari e rispettivi partiti, sostenuti dai loro elettori.
2)IL PdR NON è direttamente collegato con la volontà popolare stabilita dalla Costituzione, mentre lo sono i partiti tramite i rispettivi rappresentanti eletti che nel parlamento rappresentano la Volontà degli elettori, popolo Sovrano, i quali decidono a maggioranza secondo metodi Democratici.
3) LA cosiddetta "partitocrazia" si ha quando i partiti in parlamento, nella determinazione dell' indirizzo politico, risultano nei fatti totalmente scollegati con la volontà dei loro elettori/sostenitori, attivisti, per cause essenzialmente loro interne, da valutare caso per caso ma in genere dovute alla mancanza di democrazia interna, essendo tutte le decisioni demandate ad una segreteria priva di qualsiasi legittimazione democratica.
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PREROGATIVE DEGLI ELETTORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
Articolo 1
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr. artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1].
Articolo 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Articolo 95
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [cfr. art. 89]. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri [cfr. art. 97 c.1].
*NOTA*: L' esercizio della deliberazione, il potere decisionale, di indirizzo politico e gli atti di fiducia a governi, al PdC e allo stesso PdR, sono prerogative esclusive del Popolo Sovrano che le può esercitare indirettamente tramite i partiti rappresentati in parlamento e parzialmente in modo diretto tramite i referendum abrogativi, costituzionali, petizioni e Leggi di iniziativa popolare; quindi, al netto degli strumenti di Democrazia diretta, i parlamentari sono l' UNICO collegamento tra la volontà popolare espressa tramite il voto elettorale e le politiche attuate da un governo; Il Presidente del Consiglio nonché Capo del Governo, deve quindi necessariamente rispondere a tali requisiti e per questo, anche se non esplicitamente scritto, è conseguenza logica che debba essere si nominato dal PdR, ma su PROPOSTA della maggioranza parlamentare che riuscirà a formarsi intorno ad un determinato indirizzo politico, sarebbe totalmente insensato e fonte di estrema instabilità politica che un PdR imponesse ad una maggioranza di governo un PdC non in sintonia ed in opposizione ad essa.
E' quindi normale e logica conseguenza dei dettami costituzionali, la prassi che l' insieme dei parlamentari che si appresta a formare un governo (che sia partito unico o coalizione) prima proponga i suoi candidati PdC al PdR --> POI decida insieme al PdC finalmente designato il programma di governo da attuare,--> successivamente scelgano insieme la lista dei ministri, che possano essere adeguati per la piena attuazione programma stabilito (e chi può deciderlo se non la stessa maggioranza dei parlamentari che daranno a tali persone la fiducia?) da sottoporre a valutazione e nomina del PdR, il quale dovrà VALUTARLI NON in base alle loro idee politiche ma SOLO secondo principi di legalità e idoneità strettamente costituzionale, operazione già questa non semplice, inutile complicarla con ulteriori funzioni che nemmeno sarebbero di sua competenza.
Per cui ne deriva che la seguenza logica dei passi da compiere, successivamente alle elezioni e l' insediamento del parlamento, è questa:
1) formazione della maggioranza parlamentare intorno ad un idirizzo politico e un programma condiviso (con eventuali unificazione post elettorale dei programmi)|-->
2) Scelta del o dei candidati PdC da sottoporre al PdR e Nomina del PdC da parte del PdR |-->
3) Definizione del Programma di governo dei Parlamentari insieme al PdC |-->
4) Scelta (fatta da parlamentari + PdC) dei ministri da sottoporre al PdR e successiva Nomina
5) Il Parlamento approva il nuovo governo formato |--> isediamento ed avvio del governo.
Il PdR può procedere autonomamente alla designazione del PdC, da sottoporre alla fiducia del parlamento, SOLO se in un tempo ragionevole non si riesce a formare un insieme sufficente di parlamentari che completino il punto 1) cioè la formazione di una maggioranza di governo.
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