Madri e bambini
La Costituzione dell’URSS ha proclamato l’uguaglianza dei diritti delle donne e degli uomini, da garantire attraverso la concessione alle donne di uguali diritti rispetto agli uomini in tutti i campi, nonché “attraverso speciali misure di protezione del lavoro e della salute per le donne; attraverso la creazione di condizioni che consentano alle madri di lavorare; attraverso la protezione legale e il sostegno materiale e morale per le madri e i bambini, compresi i permessi retribuiti e altri benefici per le madri in attesa e le madri, e la graduale riduzione dell’orario di lavoro per le madri con bambini piccoli” (art. 3 5 della Costituzione dell’URSS).
Gli interessi delle madri e dei bambini sono tutelati dall’istituzione di una rete estesa di ospedali per la maternità, asili nido e scuole materne, collegi e altre strutture per i bambini. Il mantenimento dei figli in strutture prescolari comporta un notevole risparmio per le famiglie. Lo Stato versa inoltre alle donne assegni di maternità, assegni alle madri di famiglie numerose e alle madri sole. Gli interessi delle madri e dei bambini sono tutelati anche da una serie di norme giuridiche che danno diritto alle donne e alle madri lavoratrici a determinati benefici e a un trattamento favorevole nel processo di produzione sociale (v. Matrimonio e famiglia). In conformità con i Principi fondamentali della legislazione sul lavoro dell’URSS e delle Repubbliche dell’Unione, le donne non possono essere impiegate in lavori faticosi o con condizioni di lavoro pericolose per la salute; altre restrizioni si applicano al lavoro notturno o straordinario. È vietato rifiutare l’assunzione di donne in attesa o che allattano o ridurre il loro salario per questi motivi. Su ordine del medico, le donne in attesa possono essere trasferite a lavori meno faticosi, avendo diritto al loro precedente livello medio di retribuzione. Se non sono in grado di svolgere il lavoro precedente, le donne lavoratrici con figli di età inferiore a un anno possono essere trasferite ad altri lavori fino al compimento di un anno di età del bambino.
Le donne hanno diritto a un congedo di maternità di 56 giorni prima del parto e altrettanti dopo il parto, con indennità di assistenza sociale (v.) corrisposta durante il periodo. In caso di parto complicato o di nascita di più figli, il congedo di maternità dopo il parto è esteso a 70 giorni. Oltre ai congedi di maternità, nel 1986-1990 saranno gradualmente introdotti in varie regioni del Paese congedi parzialmente retribuiti per la cura dei figli fino al raggiungimento di un anno e mezzo. Alle donne saranno inoltre concessi ulteriori permessi non retribuiti per un massimo di sei mesi.
Le madri che hanno allevato cinque o più figli fino all’età di otto anni hanno diritto a prestazioni pensionistiche supplementari.
Nel 1981-1985 sono state introdotte le seguenti misure volte a migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle madri lavoratrici: alle madri di bambini piccoli è stata data la possibilità di lavorare a orario ridotto o a settimana corta, con orari flessibili, o a casa; è stato aumentato il numero di centri specializzati per la salute delle madri in attesa; è stata prestata molta attenzione allo sviluppo di strutture per bambini in età prescolare; è stato aumentato il numero di alunni nei gruppi e nelle scuole a giornata intera ed è stata notevolmente ampliata la rete di case vacanza che ospitano le famiglie.