Botros 1 - La casa comunale

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Daniela Garigliano

IL COMUNE IN PILLOLE




L’organizzazione comunale tra impegno e parità di genere

Insieme a Provincia e Città Metropolitana, il Comune è definito dalla Costituzione Italiana come Ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni (art. 114 Cost.).  L’art. 3 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) definisce il Comune come “l’ente locale che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo”. Lo stesso articolo gli attribuisce autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria.

Oltre che di funzioni proprie, il Comune è titolare delle funzioni che gli sono conferite con legge statale o regionale. Competono al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano popolazione e territorio comunali, in primo luogo nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Il Comune svolge anche funzioni amministrative per servizi di competenza statale, quali, ad es., i servizi elettorali o quelli di stato civile e anagrafe.



Il Comune è composto da tre organi: Sindaco, Giunta Municipale e Consiglio Comunale.

Il Sindaco
è eletto direttamente dai cittadini, unitamente al Consiglio Comunale. È un organo individuale che riveste la duplice qualità di Capo dell’Amministrazione locale e di Ufficiale del Governo.   In qualità di Capo dell’ente, egli ne è responsabile, lo rappresenta, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale - quando non è prevista la figura del Presidente del Consiglio-, nonchè sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ( art. 50 TUEL).  

In quanto Ufficiale di Governo, egli sovrintende ad una serie di funzioni, quali: l’emanazione degli atti attribuitigli da leggi e regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; lo svolgimento delle funzioni di legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico.  

Tra i poteri del Sindaco vi è, altresì, la nomina e la revoca degli Assessori (art. 46 TUEL), atti di cosiddetta alta amministrazione, quali espressione del potere specifico di scegliere il proprio collaboratore politico nella Giunta, oppure di non più avvalersi di lui, laddove venga meno il rapporto fiduciario in relazione al perseguimento degli indirizzi stabiliti nel programma di governo dell’ente.       



La Giunta Municipale
è l’organo (collegiale) esecutivo del Comune.
Nominata e presieduta dal Sindaco,  è composta da un numero variabile di Assessori, a seconda delle dimensioni demografiche del Comune e delle norme statutarie.
Essa attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge, nei confronti di esso, attività propositiva di impulso. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell’amministrazione o a specifici progetti o servizi, dando impulso all’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione. 

Nelle materie affidate, ciascun Assessore può esprimere i propri poteri di indirizzo e coordinamento attraverso atti monocratici denominati Direttive.
In definitiva, la Giunta è il luogo in cui vengono pensate, maturate e portate ad esecuzione le modalità per “dare gambe” alle scelte politiche deliberate dal Consiglio Comunale, in conformità al programma elettorale, quale “patto” del Sindaco con i cittadini. 


Il Consiglio Comunale,
eletto in concomitanza con l’elezione del Sindaco (entrambi durano in carica 5 anni – art. 51 TUEL), è l’organo (collegiale) rappresentativo della volontà politica popolare. Esso è titolare sia della potestà di indirizzo che di controllo politico-amministrativo dell’Ente.       

La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del Consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’Ente che, costituendo i criteri guida dell’azione politica e gestionale del Comune, di fatto vincolano il Sindaco, il Presidente, gli Assessori, i dirigenti e i responsabili dei servizi.  

La funzione di controllo, invece, si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Il Consiglio ha competenza esclusiva nell’emanazione di alcuni atti “fondamentali” indicati dalla legge: statuto e regolamenti, convenzioni, e più in generale: piani, programmi e bilanci.  
I consiglieri eleggono, tra essi, il loro Presidente, che diventa organo necessario per i Comuni sopra i 15.000 abitanti. 
Il Consiglio gode di una ampia autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile.

l Consiglieri comunali, infatti, hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune (ma anche da aziende ed enti dipendenti dal comune) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato; sono però tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Ultima figura, ma non meno importante, è quella del Segretario Comunale. 
Collocato al vertice della struttura burocratica dell’ente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari e dei Responsabili dei Servizi, ne coordina l'attività ed inoltre: partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; può redigere tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.





Il radicale cambiamento sociale ha imposto, da alcuni anni, la presenza delle c.d. quote rosa nell’ambito amministrativo. 
La bassa rappresentanza delle donne nella società, infatti, non è una questione di merito, ma conseguenza di una cultura ancora satura di stereotipi difficili da sdradicare. E proprio la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito, ribadendo che la presenza femminile deve essere garantita, tanto nei grandi quanto, soprattutto nei piccoli Comuni. 
La Suprema Corte ha infatti stabilito, con sentenza 62/2022, che nelle liste elettorali non ci potrà essere una sproporzione esagerata, come avviene di solito, tra uomini e donne, pena l’esclusione della lista dalla competizione elettorale. 

 La sentenza serve ad allineare i Comuni con meno di 5mila abitanti (per i quali, fino ad ora, non era prevista sanzione) con quelli più grandi.                           
In questi, infatti, era già in vigore la legge in base alla quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste elettorali in misura superiore ai due terzi dei candidati. 

Dunque una decisione importante per promuovere la presenza delle donne nei Consigli Comunali; presenza che dovrebbe essere scontata e naturale ma che non lo è in molti casi.

                                                                                     

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