LAIF - Istruzione parentale/famigliare

LAIF - Istruzione parentale/famigliare

LAIF L'associazione Istruzione famigliare - 06-07 2021


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#2017

L'associazione per l'istruzione famigliare LAIF è nata nel 2017, come indicato nell'atto costitutivo:

https://www.laifitalia.it/nostro-atto-costitutivo/

è già stato evidenziato che il termine “familiare” (o “ famigliare”) non è in uso in ambito amministrativo-giuridico; la legge italiana contempla solo la definizione di “istruzione parentale” (talvolta anche “paterna”), che comprende tutte le forme di istruzione al di fuori della scuola pubblica o paritaria. Pertanto, il termine “istruzione famigliare” non indica una modalità di istruzione diversa da quella detta “parentale” o “paterna”, né uno status di maggiore autonomia rispetto alle istituzioni, né una differenza nei diritti o nei doveri.

Il motivo per cui il termine "famigliare" era stato scelto come nome rappresentativo dall'associazione e che ha portato nel 2017 a nominarla LAIF è spiegato nella specifica faq:-

https://www-laifitalia-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.laifitalia.it/faq/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#2_Che_differenza_ce_fra_i_vari_termini_che_descrivono_questo_fenomeno

Nella parte saliente leggiamo che:

"Il termine “istruzione famigliare”, che costituisce il nome della nostra associazione, sottolinea l’aspetto relazionale di tale approccio all’apprendimento e la centralità del ruolo della famiglia."

Questo è uno dei principi dell'associazione ovvero sottolineare doveri e diritti della famiglia nell'istruzione/educazione dei figli.

Fino al 2019 anche nei moduli proposti dall'associazione veniva utilizzato il termine "famigliare" e questo non ha mai generato problemi con le istituzioni.

Ora, a seguito di molta attenzione che da più parti viene data a questa scelta educativa (e di vita!!!) è stato deciso di inserire nei moduli semplicemente l'unico termine che nella normativa italiana è utilizzato per regolare questo percorso.



Riassumendo, la differenza fra i due termini parentale/famigliare è che:

- “parentale” è il termine giuridico-amministrativo omnicomprensivo di tutte le forme di istruzione al di fuori dell’ambito scolastico, pubblico o parificato;

- “famigliare” è una definizione convenzionale, estranea alla normativa; fa parte del nome dell’associazione LAIF e caratterizza un’impostazione di fondo della stessa: https://www.laifitalia.it/faq/#2_Che_differenza_ce_fra_i_vari_termini_che_descrivono_questo_fenomeno

Il percorso promosso da altri, incentrato sul distacco totale dall'istituzione scolastica, non è condiviso da LAIF, che invece cerca di coltivare il dialogo costruttivo e della trasparenza, tenendo conto di tutta la normativa di riferimento:

https://www.laifitalia.it/quadro-normativo-di-riferimento/

Chi sostiene la differenza, ritiene inoltre che non si debba fare l'esame a fine anno nel caso di istruzione "famigliare" e che invece si debba fare l'esame nel caso di istruzione "parentale". Come abbiamo ripetuto moltissime volte, anche LAIF non ritiene necessario l'esame finale per chi fa homeschooling, ma solamente per chi intende rientrare nel circuito scolastico, ai sensi del D.M. 489/2001 (art. 2 comma7). Il D. Lgs. 62/2017all’art. 23 e il D.M. 5/2021 paiono, però, dare per scontato l’esame annuale.

E come ampiamente spiegato nelle FAQ, chi sceglie il percorso consigliato da LAIF può proporre al DS, in luogo del classico esame, un progetto/portfolio di esperienze/competenze raggiunte durante l'anno a testimonianza che il dovere di istruzione dei figli è stato assolto da parte dei genitori:

https://www.laifitalia.it/faq/#2_E_legittimamente_sostenibile_una_modalita_di_accertamento_diversa_dallesame_scolastico



Correggiamo di seguito alcuni errori che vengono divulgati in relazione al percorso di istruzione parentale:

-c'è obbligo di accertamento da parte delle istituzioni. L'esame va considerato però tra le possibilità di accertamento che ogni famiglia è libera di scegliere se lo ritiene idoneo.

Ad onor del vero, l’esame standard viene considerato dalla maggior parte dei dirigenti come l’unica forma possibile di accertamento, anche per una lettura orientata del comma 6 dell’art. 2 del D.M. 5/2021. Per questo motivo, una forma di accertamento alternativa deve essere in ogni caso concordata con il dirigente scolastico:

https://www.laifitalia.it/faq/#1_E_obbligatorio_sostenere_lesame_scolastico_standard

-non si devono seguire programmi ma le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 e le 8 competenze europee. Su queste basi si forma il progetto didattico educativo, strumento importante rispetto al quale l'istituzione scolastica deve impostare l'accertamento al dovere di istruzione. In provincia di Trento il progetto didattico deve essere coerente con il curriculum con i programmi dell’istituto di riferimento

-Istruzione parentale non ha niente a che fare con la legge 104 che regola invece il percorso di istruzione domiciliare (cosa decisamente differente)

-non si resta iscritti alla scuola (infatti nel sito esiste il modulo di ritiro da scuola). Si resta però iscritti all'anagrafe nazionale studenti (ANS) tramite il portale SIDI ma sotto la voce "istruzione parentale" e non più" frequentante. Questa iscrizione non ha nessun vincolo per i genitori di fornire dati sanitari.

 

Ognuno è libero di scegliere il proprio percorso ma servono le informazioni corrette per poterlo fare al meglio. La verifica del dovere di istruzione viene effettuata comunque in tandem dal sindaco e dal dirigente: il primo in quanto responsabile dell’anagrafe e il secondo come apparato tecnico che gestisce l’aspetto didattico-educativo.

La nostra associazione punta molto al dialogo costruttivo con l'istituzione scolastica per difendere i diritti nostri e dei nostri figli.

Questo lavoro incessante di dialogo ha permesso di veder dirigenti ostili che hanno cambiato posizione e in alcuni casi la nascita di belle collaborazioni tra scuola e famiglie.




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