Istanza

Istanza


 “I funzionari sono tenuti, entro i termini stabiliti, a esaminare le proposte e le richieste dei cittadini, a rispondere e a prendere le misure appropriate” (art. 49 della Costituzione dell’URSS).

Una I. è una domanda ufficiale di un cittadino (o di un gruppo di cittadini) rivolta allo Stato o a un’organizzazione sociale per la realizzazione di un diritto o di un interesse legittimo.

La procedura e i termini per l’esame delle richieste sono regolati dal Decreto del Presidium del Soviet Supremo dell’URSS del 12 aprile 1968 sulla procedura di esame delle proposte, delle richieste e dei reclami dei cittadini (modificato dal Decreto del Presidium del Soviet Supremo dell’URSS del 4 marzo 1980). Secondo il decreto, le richieste devono essere presentate dai cittadini a enti, imprese, organizzazioni o funzionari statali autorizzati a risolvere la questione. Gli enti e i loro funzionari che non sono in grado di trattare le questioni esposte nel ricorso devono inoltrarlo, entro cinque giorni dal ricevimento, all’ente competente, notificandolo al richiedente o, se il ricorso è stato presentato personalmente, spiegandogli dove rivolgersi per ottenere una risposta.

Nel riesaminare una I., il funzionario è tenuto a studiarla attentamente, a richiedere i documenti necessari, a inviare un rappresentante sul posto per indagare sulla questione in merito o a prendere altre misure che gli consentano di giungere a una conclusione obiettiva, a prendere una decisione motivata sulla richiesta, a garantire che vengano prese le misure appropriate e a informare il richiedente della decisione (o, se l’I. è stata negata, a motivarla).

Il cittadino insoddisfatto della decisione ha il diritto di appellarsi a un organo superiore. Il termine stabilito per il riesame di una richiesta è di un mese e, se la richiesta non richiede ulteriori esami e verifiche, deve essere presa in considerazione senza indugio, o almeno entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell’organismo competente. Nei casi in cui siano necessarie verifiche, materiali aggiuntivi o altre misure per giungere a una decisione competente, il termine può essere prorogato, in via eccezionale, dal responsabile dell’organismo corrispondente, ma non può superare un mese; la persona che ha presentato la richiesta o il reclamo deve essere informata del ritardo.

Il Partito considera le lettere e le proposte dei cittadini un prezioso legame con la popolazione. Si tratta di una delle fonti di informazione più riservate e preziose sui bisogni e le necessità degli abitanti delle zone rurali e urbane.

I funzionari e gli amministratori che si lasciano andare ad ostacoli e a lungaggini burocratiche nell’esaminare le richieste dei cittadini sono personalmente responsabili; la divulgazione è assicurata quando si esaminano le osservazioni critiche fatte dai lavoratori e si offre loro l’opportunità di discuterle durante le riunioni presso le imprese e le organizzazioni, nonché durante i raduni degli agricoltori.



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