Edilizia abitativa cooperativa

Edilizia abitativa cooperativa


All’art. 44, la Costituzione dell’URSS prevede, a garanzia del diritto dei cittadini alla casa (v.), l’assistenza statale all’E.A.C. Essa ha iniziato a svilupparsi intensamente nell’URSS all’inizio degli anni Sessanta. Il 1° giugno 1962, il Comitato Centrale del PCUS e il Consiglio dei Ministri dell’URSS adottarono una decisione sulla costruzione di case cooperative e individuali che prevedeva la creazione di cooperative di costruzione di case sotto gli organi competenti dei comitati esecutivi dei Soviet locali, sotto imprese, organizzazioni e istituzioni. Secondo la decisione, le case cooperative dovevano essere costruite in conformità con progetti standardizzati ed entro i limiti di tempo stabiliti per la costruzione di alloggi finanziati dallo Stato. La Banca per le Costruzioni dell’URSS è stata incaricata di concedere alle cooperative edilizie crediti di costruzione da 10 a 15 anni fino al 60% dei costi di costruzione stimati, rimborsabili annualmente in parti uguali. I fondi per la costruzione degli alloggi sono apportati dai membri delle cooperative edilizie. L’ammissione a queste cooperative, i loro diritti e doveri sono regolati dalla legislazione in materia e dalle regole delle cooperative edilizie, approvate dai Consigli dei Ministri delle Repubbliche dell’Unione. La procedura di occupazione è stabilita in conformità con la decisione sull’ulteriore sviluppo della costruzione di case cooperative, adottata dal Consiglio dei Ministri dell’URSS il 19 novembre 1964.

Attualmente, il volume della costruzione di alloggi cooperativi sta crescendo a un ritmo significativo con l’aumento dell’assistenza finanziaria e materiale da parte dello Stato.

La costruzione di alloggi cooperativi sta guadagnando slancio soprattutto nelle aree rurali. I piani per il periodo 1986-1990 prevedono un ruolo maggiore della costruzione di alloggi cooperativi nell’ulteriore miglioramento delle condizioni abitative dei lavoratori e la fornitura di assistenza ai lavoratori nella costruzione di alloggi cooperativi e nella costruzione di alloggi individuali (v.) dai fondi di incentivazione delle associazioni di produzione e delle imprese.



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