Decreto

Decreto


  “Il Presidium del Soviet Supremo dell’URSS promulga decreti e adotta decisioni” (art. 123 della Costituzione dell’URSS).

Un D. è un atto dei Presidi dei Soviet supremi dell’URSS e delle repubbliche dell’Unione. A differenza della legge, che è sempre normativa, cioè stabilisce e contiene le norme e le regole di comportamento più generali, il D. può essere sia normativo che non normativo, cioè riferirsi a un singolo individuo o a un evento isolato. I D. sono promulgati in conformità o allo scopo di applicare la Costituzione, le leggi dell’URSS, e non possono abrogarle o modificarle. Si tratta dei D. promulgati dal Presidium del Soviet Supremo su questioni che, secondo la Costituzione, sono prerogativa esclusiva del primo: interpretazione delle leggi (v.), ratifica di trattati internazionali, conferimento di gradi militari e diplomatici e altri titoli speciali, ecc. Tra una sessione e l’altra del Soviet Supremo dell’URSS, le leggi possono essere emendate, direttamente o in ultima istanza, da D. promulgati dal Presidium del Soviet Supremo dell’URSS quando il Presidium, entro i confini definiti dalla Costituzione, svolge le funzioni del più alto organo dell’autorità statale su questioni che sono prerogativa esclusiva del Soviet Supremo dell’URSS stesso (introduzione dei necessari emendamenti negli atti legislativi (v.), approvazione delle modifiche dei confini tra le repubbliche dell’Unione, formazione e abolizione dei ministeri e dei comitati statali dell’URSS). Sono soggetti a conferma da parte della sessione successiva del Soviet Supremo dell’URSS (art. 122). Con la conferma, tali D. acquistano forza giuridica.



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