DECRETO LEGGE ESTENSIONE GREENPASS IN GAZZETTA UFFICIALE - DL N.105 DEL 23 LUGLIO 2021

DECRETO LEGGE ESTENSIONE GREENPASS IN GAZZETTA UFFICIALE - DL N.105 DEL 23 LUGLIO 2021

C.Li.Va. Staff

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E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL n.105 che prevede, oltre all'estensione dello stato di emergenza fino al 31.12.2021, l'ampliamento delle attività soggette alle "certificazioni verdi Covid-19" comunemente chiamato "greenpass".

Il decreto legge prevede la modifica delle attività dove la certificazione viene richiesta rispetto a quanto previsto dalla precedente legge 87 del 17 Giugno 2021 che ha convertito in legge il DL 52. Specifichiamo quindi che il greenpass era già in vigore per effetto di una legge (n.87/2021), quello che prevede questo decreto (che va confermato o modificato entro 60 giorni dal Parlamento) è l'estensione dell'utilizzo a molte delle attività finora liberamente accessibili in zona bianca e gialla.

Come specificato dall'articolo 3 comma 2 infatti "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone" , ovvero in caso di passaggio di un territorio a zona arancione o rossa potrebbero essere disposte le chiusure di alcune delle attività, anche ai possessori di greenpass (esempio fiere, eventi aperti al pubblico o piscine). 

Il decreto regolamenta al momento le seguenti attività, in zona bianca e gialla, che dal 6 agosto saranno accessibili solo ai possessori del greenpass: 

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso (pertanto la ristorazione all'aperto o al chiuso non al tavolo non richiedono greenpass)

- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive (fa riferimento all'articolo 5 della legge 87, quindi "spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto")

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (fa riferimento all'articolo 5-bis della legge 87, quindi "il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; (NOTA: sono escluse quindi dalla richiesta di certificazione le piscine all'aperto e gli sport di squadra all'aperto ma una piscina al coperto dentro un hotel è soggetta a greenpass)

- sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7 (ovvero secondo l'art.78 legge 82: fiere in presenza, anche su aree pubbliche, convegni e congressi)

- centri termali, parchi tematici e di divertimento (esempio Gardaland o simili)

- centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,

- concorsi pubblici

Ricordiamo che la certificazione verde non si applica "ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute" (articolo 3 comma 3). Questo vuol dire che a differenza di quanto erroneamente comunicato, l'età minima è ad oggi 12 anni ma, qualora nei prossimi mesi la vaccinazione venisse autorizzata anche ai maggiori di 6 anni automaticamente l'utilizzo del greenpass si estenderebbe anche a questa fascia d'età senza necessità di modificare la legge.

L'onere del controllo della certificazione è regolamentato dall'articolo 3 comma 4 ovvero: I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le modalità di controllo della validità delle certificazioni sono quelle previste dal DPCM del 17 Giugno scorso il quale all'articolo 13 prevede:

- Controllo esclusivamente tramite applicazione mobile chiamata "verificaC19" del QR code.

- Alla verifica sono deputati: pubblici ufficiali, personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi nonché i loro delegati, il proprietario dei luoghi e dei locali dove si svolgono eventi e attività, i vettori aerei, marittimi e terrestri nonché loro delegati, i gestori delle strutture sanitarie, socio sanitarie nonché loro delegati

NOTA: L'app verificaC19 fornisce solo la validità/non validità del certificato e le generalità (non il motivo per cui la certificazione è stata rilasciata) e come previsto dal DPCM "l'intestatario della certificazione verde covid19 dimostra a richiesta dei verificatori la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità" (art. 13 comma 4)

Sanzioni: Le sanzioni sono previste dall'articolo 13 della legge 82 alla quale il nuovo decreto ha aggiunto "dopo due violazioni in giornate diverse si applica, a partire dalla terza violazione la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni" (art. 4 comma 1 punto f). Le sanzioni (articolo 13 legge 87) rimandano a art.4 legge 35 del 22 maggio 2020 ovvero "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000".

Infine vogliamo segnalare due punti importanti:

1) all'articolo 4 comma 1 punto b viene ampliata la richiesta del greenpass nelle strutture ospedaliere: È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Pertanto dal 6 agosto (a meno di non accompagnare soggetti con legge 104) si possono accompagnare pazienti non covid19 al pronto soccorso e nei reparti delle strutture solo in possesso di greenpass. Specifichiamo che si parla di chi accompagna e non dei pazienti dei reparti ospedalieri.

2) Viene ribadito che "le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2021". Questo significa che secondo quanto previsto dal regolamento 953 all'articolo 36 "È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate [...] perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. [...] Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati."

Il decreto del Governo risulta pertanto in palese violazione di questo principio europeo su cui si basa, avendo esteso l'utilizzo del greenpass ad attività abituali (come le palestre ad esempio) e pertanto introducendo di fatto un obbligo a essere vaccinati per poterci accedere.

Questo passaggio è anche importante per specificare che l'obbligo ricade per gli utilizzatori dei servizi di cui sopra ma NON per i lavoratori di queste strutture. E' errato interpretare pertanto che i lavoratori di queste attività saranno soggette all'utilizzo del greenpass prima di tutto perché non esplicitato ma anche perché l'utilizzo del greenpass NON può costituire un obbligo vaccinale (definendo impossibile sottoporsi ogni 48 ore a un tampone per evidenti motivi).

Vogliamo inoltre segnalare che sempre nello stesso articolo 953 si parla di "Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto" , per cui non si potrà richiedere il greenpass, come paventato dai giornali, per i mezzi di trasporto.

Abbiamo qui riassunto i punti salienti del decreto legge, ribadiamo la necessità di manifestare pubblicamente la nostra contrarietà a questo decreto legge che segna un punto di svolta nelle discriminazioni nei confronti di chi sceglie liberamente di non vaccinarsi.


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