DDL Mantovani / UNIRE: Bozza del testo
Testo copia/incollato il 27/03/2021 dal sito:Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione “UNIRE”
Sintesi
Istituzione della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione “UNIRE”. Per il funzionamento della didattica digitale integrata; la gestione della rete telematica di interconnessione.
----
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
D’iniziativa della Senatrice MANTOVANI, CASTELLONE, DE LUCIA, DI GIROLAMO
Istituzione della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione “UNIRE”
BOZZA
ONOREVOLI SENATORI. – Il rapporto sullo stato della digitalizzazione nelle scuole italiane del febbraio 2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, evidenzia come la digitalizzazione del sistema scolastico italiano sia un processo estremamente complesso, che richiede un’attenta pianificazione dal momento che molto dipende dalla realizzazione di adeguate infrastrutture. Il rapporto suggerisce che per lo sviluppo di una scuola digitale vanno considerate almeno tre questioni principali: l’esistenza di una connessione ad internet a banda ultra-larga; la creazione di una rete telematica efficiente e un’attività di manutenzione e di aggiornamento necessaria a governare l’effetto dell’obsolescenza tecnica dell’infrastruttura.
Ai fini di un effettivo processo di digitalizzazione delle scuole, quindi, risultano indispensabili non solo le semplici connessioni ad internet, ma linee ultrabroadband, più adeguate alla gestione dei fabbisogni delle scuole. Da rilevare però, dai dati presentati nel 2019, che il 3% degli edifici scolastici, prevalentemente primari e dislocati per la maggior parte nel sud Italia, risulta ancora privo di qualunque connessione.
Per quanto, infine, attiene il livello di informatizzazione dei processi amministrativi e gestionali scolastici, la realtà che emerge è quella di un processo ancora da completare visto che molte attività risultano ancora non digitalizzate.
Per risolvere i problemi descritti, sono state recentemente previste alcune importanti misure anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del Covid-19.
Nel 2020 sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che si è rilevata fondamentale soprattutto nella prima fase dell'emergenza sanitaria. Con queste risorse le scuole hanno acquistato, nel periodo del lockdown, oltre 400 mila tablet e pc per le alunne e gli alunni che ne avevano bisogno, sono stati formati i docenti e sono stati acquistati strumenti per le aule digitali. Nel Piano nazionale scuola digitale si garantisce inoltre una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita) per l'81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici. Il Piano consentirà di coprire i costi strutturali per portare la banda ultra-larga nelle scuole e per coprire i costi di connettività per 5 anni.
In ultimo, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio 2021, è previsto l'intervento denominato "Scuola 4.0" che intende promuovere il potenziamento della digitalizzazione delle scuole, anche al fine di ridurre i gap territoriali e favorire l’accesso alle tecnologie di tutte le istituzioni scolastiche, la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica. Sono ricomprese azioni per il cablaggio interno delle scuole al fine di migliorare la connettività, la dotazione nelle aule di strumenti innovativi e avanzati per la didattica digitale, l’attivazione nelle scuole superiori di laboratori sulle nuove professioni connesse all’intelligenza artificiale, alla robotica e alla digitalizzazione, anche favorendo la collaborazione fra pubblico e privato.
Per dare efficacia a tale Piano e ad altre misure in tale campo, il presente disegno di legge istituisce e disciplina la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE). L'esigenza di UNIRE nasce dalla necessità di prevedere un coordinamento delle scuole italiane di ogni ordine e grado per l'accesso alla rete internet e il relativo trattamento dei dati in loro possesso.
L'accesso alla rete internet di tali istituti è stato caratterizzato da una variegata gamma di tipi di connessione che, nel corso del tempo, sono diventate obsolete e carenti, non in grado di supportare le diverse attività scolastiche in maniera efficiente. Esiste inoltre una elevata disomogeneità di connessione dovuta all’esistenza di sistematiche differenze legate al territorio, al grado e alla dimensione degli istituti scolastici.
Anche dal punto di vista delle spese sostenute, sono molte le differenze tra gli istituti che dispongono di una dotazione finanziaria maggiore rispetto ad altri. Spesso tali costi si basano su contratti vecchi ed onerosi che sarebbe necessario revisionare.
Per questo, con l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, nel rispetto della Costituzione e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, si istituisce UNIRE che ha lo scopo di assicurare: il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, e il ministero dell’Istruzione; l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi; il funzionamento della didattica digitale integrata; la gestione della rete telematica di interconnessione; la realizzazione e la gestione, attraverso un cloud privato, dei servizi connessi a tali attività, inclusi quelli amministrativi e connessi alle procedure di assunzione. UNIRE, garantisce la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna scuola (comma 2).
All'articolo 2 sono definite le funzioni di UNIRE.
Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dell'UNIRE, l'articolo 3 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato.
L'articolo 4 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni, non si applicano alle scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all’ambito di attività della rete UNIRE.
L'articolo 5, al comma 1, prevede l'applicazione delle norme previste dall'articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166, in materia di installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni, anche alle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso alla rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Inoltre, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, e per la copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente titolare.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.
============================================
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, la presente legge istituisce e disciplina la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione, di seguito UNIRE, al fine di assicurare:
a) il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, e il ministero dell’Istruzione;
b) l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi;
c) il funzionamento della didattica digitale integrata;
d) la gestione della rete telematica di interconnessione;
e) la realizzazione e la gestione, attraverso un cloud privato, dei servizi connessi alle attività di cui alle lettere precedenti, inclusi quelli amministrativi e connessi alle procedure di assunzione.
2. UNIRE, garantisce la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna scuola.
Art. 2.
(Funzioni della Rete UNIRE)
1. All'UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:
a) fornire interconnessione a tutte le scuole di ogni ordine e grado tra di loro, con gli uffici scolastici regionali, con il ministero dell’Istruzione e globalmente alla rete Internet;
b) fornire servizi di rete di base quali DNS, servizi di memorizzazione dati e cloud computing;
c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);
d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;
e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.
Art. 3.
(Gestione della Rete UNIRE)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la gestione delle attività e delle risorse condivise dell'UNIRE, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente dei Consiglio, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui all'articolo 1 da parte del Ministero dell'Istruzione.
Art. 4.
(Disposizioni per l’acquisto di beni e servizi)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all’ambito di attività della rete UNIRE.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazioni per l'accesso alla rete UNIRE)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso alla rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa.
2. Al fine di consentire l'accesso alla rete UNIRE, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, e per la copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente titolare.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.