TRUST

TRUST

Francesco
TRUST

Strumento giuridico con cui si stabilisce un'intestazione qualificata di un bene.

E' un atto unilaterale, redatto in forma scritta ed autenticata, mediante il quale, chi dispone di un bene patrimoniale, lo conferisce ad un soggetto di sua fiducia, a beneficio di uno o più soggetti terzi, eventualmente sotto il controllo di un soggetto quarto, secondo le regole stabilite nell'atto.

Il bene patrimoniale può essere di natura finanziaria, immobiliare o societaria.


I soggetti coinvolti, fisici o giuridici, sono i seguenti:

  • SETTLOR (o TRUSTOR) - Disponente
  • TRUSTEE - Fiduciario
  • BENEFICIARY - Beneficiario
  • PROTECTOR (o ENFORCER) - Guardiano


Il SETTLOR:

  • crea ed apre il trust
  • trasferisce il Bene al TRUSTEE [ 1° NEGOZIO GIURIDICO ]
  • definisce le regole secondo cui il Bene deve essere amministrato, nell'interesse di uno o più soggetti terzi (BENEFICIARY) o per il raggiungimento di un obiettivo [ 2° NEGOZIO GIURIDICO ]


TRUSTEE:

  • soggetto, fisico o giuridico, specializzato nella gestione dello specifico Bene
  • ha la fiducia del SETTLOR


Il PROTECTOR, se previsto:

  • controlla (o supplisce) il TRUSTEE, verificando che il Bene sia gestito correttamente, ovvero secondo le regole del trust (definite nell'atto)
  • ha la fiducia del SETTLOR, da cui viene esplicitamente nominato nell'atto istitutivo


Nota: i beni conferiti in trust, non rientrando nelle esclusività patrimoniali dei soggetti su indicati, non sono influenzati da situazioni giudiziarie / finanziarie ad essi legate.


DURATA

  • indicata (o determinabile) nell'atto istitutivo
  • (oppure o comunque) fino al raggiungimento di un fissato obiettivo


LIBRO DEGLI EVENTI


BASE GIURIDICA

Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, art. 6 e seguenti

-> Ratifica: Legge 16 ottobre 1989, n. 364

L’Italia NON ha una normativa sui trust (nè un relativo registro)

-> indicare la legge straniera per la regolamentazione specifica 

-> solitamente indicata la Legge sul Trust dell'isola di Jersey


Trust autodichiarato: SETTLOR e TRUSTEE coincidono


Trust autodestinato: SETTLOR e BENEFICIARY coincidono 


NOTE

  • NULLITA'

Affinchè un trust non sia considerato nullo è fondamentale che il disponente del Bene non abbia (più) alcuna reale disponibilità, o almeno non abbia un godimento esclusivo, del Bene sottoposto a trust, per l'intera sua durata.

Se il disponente non perde, di fatto, la disponibilità del bene sottoposto a trust (ad esempio, mediante: intestazione a parenti stretti; costituzione con durata pluridecennale; trasferimento, alla scadenza, in altro Stato; etc), lo stesso trust rischia di essere considerato nullo.




OBIETTIVI E VANTAGGI:

  • estromettere i propri beni patrimoniali dall'attività imprenditoriale
  • usufruire di agevolazioni fiscali nel trasferire i dividendi di società nel trust
  • fornire assistenza a soggetti deboli (minori, disabili, ludopati, prodigali, etc)
  • costituzione di un patrimonio separato (separazione patrimoniale)
  • generale segregazione e destinazione del patrimonio
  • perseguire uno scopo meritevole di tutela giuridica
  • agire nell'interesse di uno o più beneficiari



COSA OCCORRE

  • Codice Fiscale [ o partita iva + libri contabili + dichiarazione redditi ]
  • Imposta di registro, calcolata in misura FISSA

-> 7 giugno 2019: sentenze Cassazione N. 15543, 15455, 15456

-> il trasferimento è temporaneo, non definitivo

  • Imposta di registro, imposta catastale e imposta ipo-catastale: FISSE

-> Commissione Tributaria Regionale del Lazio



"Sono nulle le azioni processuali indirizzate direttamente al Trust"




FONTI

Trust

Normativa

Moduli


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