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Il TAR ha pubblicato questo mese la sua sentenza sul ricorso proposto da Eutelia contro l’AGCOM e nei confronti di TIM, per la vicenda dei pagamenti dei corrispettivi derivanti da contratti di interconnessione e relativi al servizio di terminazione vocale.

Eutelia aveva richiesto l’annullamento della nota dell’AGCOM sulla Controversia su TIM per i motivi sopra riportati. Nel dettaglio, l’oggetto della vicenda era un contratto di interconnessione inversa stipulato tra TIM ed Eutelia, relativo alla terminazione delle chiamate effettuate da utenti di TIM verso numerazioni attribuite ad Eutelia.

Sulla base di tale accordo, Eutelia aveva diritto per ciascuna chiamata al pagamento di un prezzo determinato dall’AGCOM in applicazione del principio di orientamento al costo.

Si ricorda che Eutelia era un operatore telefonico di Arezzo nato nel 2004 e chiuso nel 2012 in seguito alla procedura fallimentare, conclusasi con la cessione del ramo Tlc a Clouditalia.

La vicenda parte nel 2009, quando TIM aveva reso noto ad Eutelia di aver segnalato l’impiego delle numerazioni secondo modalità difformi rispetto al corretto utilizzo, per fornire servizi di intrattenimento riconducibili al fenomeno commerciale noto come “Ascolta e Guadagna”.

In altri termini, citando quanto riportava l’AGCOM nella sua delibera, i clienti attestati su reti diverse da quelle di Eutelia erano indotti, tramite un incentivo economico proporzionale alla durata della chiamata, a svolgere lunghe conversazioni (o numerose chiamate) verso le numerazioni con l’obiettivo di occupare le linee di Eutelia per lunghe durate.

La violazione, secondo TIM, riguardava il fatto che tale utilizzo della numerazione costituiva una violazione del contratto di interconnessione inversa, in quanto non finalizzato a reali chiamate telefoniche. Per questa ragione, qualche mese dopo, TIM aveva iniziato a sospendere i pagamenti per la terminazione di traffico inversa, giustificandola con il mancato rispetto del principio di buona fede contrattuale.

L’AGCOM accertò in seguito che una quota del traffico inverso era appunto utilizzato da Eutelia per fini diversi da quelli stabiliti dal contratto e la controversia si concluse in modo sfavorevole per l’azienda di Arezzo.

Eutelia ha infine fatto ricorso al TAR chiedendo l’annullamento delle decisioni dell’AGCOM che legittimavano la sospensione dei pagamenti. Il tribunale ha adesso deciso sulla materia, dopo che TIM e l’AGCOM si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso depositando le loro memorie.

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In primo luogo, il TAR ha evidenziato che Eutelia sarebbe dovuta essere responsabile del corretto utilizzo della numerazione, in quanto soggetto assegnatario dei numeri geografici.

Ciò premesso, la decisione dell’AGCOM si è basata sull’accertata violazione degli obblighi concernenti il corretto uso della numerazione e la vigilanza sullo stesso da parte della ricorrente.

Infatti, il traffico contestato da TIM a Eutelia, ricevuto dalle numerazioni pubblicate su siti che promettevano premi ai chiamanti, ammontava in totale a quota 1.298.952 euro. Inoltre, le statistiche del traffico evidenziano un utilizzo anomalo per alcuni gruppi di numerazioni, cessato proprio dopo gli interventi dell’Autorità.

Secondo il TAR, il criterio applicato dall’Autorità per identificare l’anomalia nell’uso delle numerazioni geografiche appare corretto ed è stato già utilizzato in passato in altre occasioni. In particolare, appare logico secondo il Tribunale Amministrativo fare riferimento al criterio delle statistiche di traffico in termini di intensità e durata delle chiamate per verificare l’esistenza di anomalie nell’uso delle numerazioni.

Per queste ragioni, il TAR ha respinto il ricorso di Eutelia confermando le delibere dell’AGCOM e condannando l’azienda a pagare le spese di giudizio in favore di AGCOM e TIM.

 

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