COVID-19 _Decreto Legge 7 Ottobre 2020 n° 125 proroga fino al 31 Gennaio 2021.

COVID-19 _Decreto Legge 7 Ottobre 2020 n° 125 proroga fino al 31 Gennaio 2021.


PIETRO FIGORILLI

Pietro Figorilli


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SERIE GENERALE

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125.

Misure urgenti connesse con la proroga della

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica

da COVID-19 e per la continuità operativa

del sistema di allerta COVID, nonché per

l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del

3 giugno 2020. (20G00144) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1


Art. 1.

Misure urgenti strettamente connesse con la proroga

della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19


b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente:

«hh -bis ) obbligo di avere sempre con sé dispositivi

di protezione delle vie respiratorie, con possibilità

di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al

chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi

all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche

dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in

modo continuativo la condizione di isolamento rispetto

a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei

protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le

attività economiche, produttive, amministrative e sociali,

nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande,

restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili

con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire

con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».


Art. 5.

Ultrattività del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020

1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma

1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque

non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi

le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le

ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh -

bis ), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta

dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con sé

un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché

dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi

dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione

dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per

le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo

la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi,



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