COVID-19 _Decreto Legge 7 Ottobre 2020 n° 125 proroga fino al 31 Gennaio 2021.
PIETRO FIGORILLI
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SERIE GENERALE
PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125.
Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del
3 giugno 2020. (20G00144) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1
Art. 1.
Misure urgenti strettamente connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente:
«hh -bis ) obbligo di avere sempre con sé dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilità
di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in
modo continuativo la condizione di isolamento rispetto
a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei
protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attività economiche, produttive, amministrative e sociali,
nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande,
restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire
con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
Art. 5.
Ultrattività del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma
1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque
non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi
le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le
ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh -
bis ), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta
dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con sé
un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché
dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi
dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione
dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per
le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo
la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi,