Codice civile

Codice civile

Matteo

LIBRO PRIMO – Delle persone e della famiglia

TITOLO I – Delle persone fisiche


Art. 1 – Capacità giuridica

[1] La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (artt. 2; 3; 22 Cost.).
[2] I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento nascita (artt. 254, 320, 462, 687, 715, 784, 1411).


Art. 2 – Maggiore età. Capacità di agire
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[1] La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno (artt. 390, 397 | 48 Cost.). Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa (artt. 84.2, 90, 165, 244.1, 250, 264, 273.2, 284, 291, 348.3, 390, 394, 397, 591, 774, 1389, 1426, 2046 | 97, 120, 121 cod. pen.).
[2] Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.


Art. 3 – Capacità in materia di lavoro. 

Articolo abrogato a seguito della L. 8 marzo 1975, n. 39.

[1] Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi spciali che stabiliscono un'età inferiore.

Art. 4 – Commorienza

[1] Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (artt. 69, 462, 791, 2697, 2728).


Art. 5 – Atti di disposizione del proprio corpo

[1] Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione pemanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (art. 59 cod. pen.), all'ordine pubblico o al buon costume (artt. 1343, 1418 | 32 Cost. | 16 DIP).


Art. 6 – Diritto al nome

[1] Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito (artt. 7, 143-bis, 156-bis, 262, 299 | 22 Cost.).
[2] Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (XIV.2 disp. trans. Cost.).
[3] Non sono ammessi cambiamenti , aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (art. 455).


Art. 7 – Tutela del diritto al nome

[1] La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentirne pregiudizio dall'uso (art. 9) che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (artt. 2043, 2056, 2059).
[2] L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (artt. 8, 9, 2563 ss. | 120 cod. proc. civ.).


Art. 8 – Tutela del nome dei familiari

[1] Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (art. 101 cod. proc. civ.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.


Art. 9 – Tutela dello pseudonimo

[1] Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 (art. 602).


Art. 10 – Abuso dell'immagine altrui

[1] Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei dettti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (artt. 2056, 2059).


TITOLO II – Delle persone giuridiche

Capo I – Disposizioni generali

Art. 11 – Persone giuridiche pubbliche

[1] Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (artt. 822, 824, 826, 828, 830, 831, 862.4, 863.2, 2093 | 128 Cost.).


Art. 12 – Persone giuridiche private

Articolo abrogato a seguito dell'art. 11 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

[1] Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
[2] Per determinate categorie di enti che eserciatno la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.


Art. 13 – Società 

[1] Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel Libro V (artt. 2200, 2047 ss., 2331, 2436, 2523).


Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14 – Atto costitutivo

[1] Le associazioni (artt. 27.2, 1332, 1420, 1446, 1459, 1466) e le fondazioni (artt. 782, 1324, 2901 | 48 LN) devono essere costituite con atto pubblico (artt. 1353, 2332, 2333 ss., 2338, 2383, 2500-octies.3, 2677 | 3 e 7 disp. att. cod. civ. | 18 Cost.).
[2] La fondazione può essere disposta anche con testamento (artt. 512 ss., 553 ss., 587, 602, 603, 620, 621, 647).


Art. 15 – Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
[1] L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta (art. 2331).
[2] La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi (art. 679).


Art. 16 - Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

[1] L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente (art. 7), l'indicazione dello scopo (artt. 27.1, 28.1, 699), del patrimonio (art. 649) e della sede (artt. 46 e 2299), nonché le norme sull'ordinamento e l'amministrazione (artt. 25 e 1387). Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 2328.3).
[2] L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente (art. 27) e alla devoluzione del patrimonio (artt. 21.3, 31 e 32) e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (artt. 21 e 28).


Art. 17 – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

Articolo abrogato dall'art. 13 L. 15 maggio 1997, n. 127.

[1] La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
[2] Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.


Art. 18 – Responsabilità degli amministratori

[1] Gli amministratori sono responsabili (artt. 22, 25.3, 29) verso l'ente secondo le norme del mandato (artt. 1710 ss., 2392, 2941.1, n.7). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (artt. 2260.2 e 2392.3).


Art. 19 – Limitazioni del potere di rappresentanza

[1] Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte a terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (artt. 1387 ss., 2207 e 2298).


Art. 20 – Convocazione dell'assemblea delle associazioni

[1] L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (art. 2364.2).
[2] L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (art. 2367.2).


Art. 21 – Deliberazioni dell’assemblea

[1] Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati (art. 2368). In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero di intervenuti (art. 2369). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità (art. 22) gli amministratori non hanno voto (art. 2372.2).
[2] Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (artt. 16, 2365 e 2369).
[3] Per deliberare lo scioglimento dell’associazione (artt. 23 e 30) e la devoluzione del patrimonio (artt. 16, 28.2, 31 ss.) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 11 disp. att. cod. civ.).


Art. 22 – Azioni di responsabilità contro gli amministratori

[1] Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti (art. 18) sono deliberate dall’assemblea (artt. 21 e 2393) e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (artt. 25.3 e 2941.1, n. 7).


Art. 23 – Annullamento e sospensione delle deliberazioni

[1] Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate (art. 1442.1) su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (artt. 1109, 1137 e 2377 | 69 ss. cod. proc. civ.).
[2] L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (artt. 25.2, 1445, 2377.9, 2391.3).
[3] Il presidente del tribunale o il giudice istruttore (art. 175 cod. proc. civ.), sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi (art. 1109.2 e 1137.2). Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
[4] L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa (art. 9 disp. att. cod. civ.).


Art. 24 – Recesso ed esclusione degli associati

[1] La qualità di associato non è trasmissibile salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto (artt. 2284 e 2322).
[2] L’associato può sempre recedere (art. 1373) dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (art. 2285).
[3] L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi (artt. 414, 415, 1218 ss. e 1322 | 28 e 32 cod. pen.); l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (art. 2286).
[4] Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione (art. 37).


Art. 25 – Controllo sull’amministrazione delle fondazioni

[1] L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume (artt. 23.4, 634, 1342, 1354.1, 2031.2 e 2035.2); può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo delle fondazione o della legge. 
[2] L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (artt. 23.2, 1445, 2377.9 e 2391.3).
[3] Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori (artt. 18, 22 e 23).


Art. 26 – Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

[1] L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore (art. 28.3).


Art. 27 – Estinzione della persona giuridica

[1] Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto (art. 16), la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (artt. 2272, n. 2 e 2448, n. 2).
[2] Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare (art. 2272 n.4 | art. 11 disp. att. cod. civ.).


Art. 28 – La trasformazione delle fondazioni

[1] Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione (art. 2500-octies), allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (artt. 16, 26 e 27).
[2] La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione (art. 16.2) come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (artt. 21.3, 31 e 32).
[3] Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (artt. 692, 698 e 699).


Art. 29 – Divieto di nuove operazioni

[1] Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica (art. 27) o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima (art. 21.3).


Art. 30 – Liquidazione

[1] Dichiarata l’estinzione della persona giuridica (art. 27) o disposto lo scioglimento dell’associazione (art. 21.3), si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (artt. 31 e 31 | artt. 11-21 disp. att. cod. civ.).





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